Rinuncia agli atti accettata e compensazione integrale delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 312 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio contabile, accettata dalla parte già costituita, comporta l’estinzione del processo ai sensi del comma 6 dell’art. 110 c.g.c. L’accettazione della rinuncia da parte del convenuto costituito è condizione necessaria perché il giudice possa dichiarare l’estinzione, non essendo la rinuncia di per sé sufficiente a produrre tale effetto. Qualora le parti concordino esplicitamente sulla compensazione integrale delle spese di lite, il giudice deve recepire l’accordo, non potendosi discostare dalla comune volontà delle parti in materia di spese. Il giudice contabile non è tenuto ad esaminare il merito della domanda risarcitoria quando sopravvenga l’estinzione per rinuncia accettata.

Il Fatto

Una società di trasporto pubblico locale aveva chiesto il risarcimento del danno conseguente alla mancata riscossione di un proprio credito, di importo contenuto, derivante da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a un passeggero privo di titolo di viaggio. La cartella di pagamento emessa a fronte di quel credito era stata annullata dal giudice di pace perché l’agente della riscossione non aveva dimostrato l’interruzione della prescrizione quinquennale.

La società aveva poi promosso domanda risarcitoria davanti al giudice ordinario, che con sentenza aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti, richiamando un’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. La società ha quindi riproposto il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, reiterando la domanda di risarcimento per danno patrimoniale e per danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta alla Sezione attiene all’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, sopravvenuta dopo la costituzione delle parti. La Corte rileva che la società ha depositato rinuncia agli atti e che l’agente della riscossione, già costituito, ha accettato quella rinuncia.

Il percorso argomentativo della Sezione è lineare: ai sensi del comma 6 dell’art. 110 c.g.c., la rinuncia agli atti accettata dalla parte costituita comporta l’estinzione del giudizio. La Procura regionale aveva espresso un avviso di segno diverso, reputando ammissibile la domanda solo quanto all’accertamento della definitiva dispersione del credito e inammissibile la condanna risarcitoria; ma la sopravvenuta rinuncia rende superfluo ogni esame nel merito.

Le eccezioni dell’agente della riscossione in tema di legittimazione attiva, di inesigibilità e di limiti di importo del credito non vengono scrutiniate, perché l’estinzione del processo preclude la decisione sulla domanda. La Corte non entra nel merito della pretesa risarcitoria, né della questione di giurisdizione già risolta dal giudice ordinario.

Quanto alle spese di lite, nell’accettare la rinuncia l’agente della riscossione ha esplicitamente concordato con la controparte la compensazione integrale. Il collegio recepisce tale accordo, ritenendo inevitabile conformarsi alla comune volontà delle parti. Il dispositivo dichiara quindi l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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