La disponibilità giuridica delle partecipazioni fonda la veste di agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 368 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza di un formale atto di nomina che attribuisca tali prerogative, il conto giudiziale non è reso dal soggetto legittimato e deve essere dichiarato irregolare, con conseguente non discarico dell’agente. Integra autonoma irregolarità l’omessa scritturazione di una partecipazione e la valutazione al valore nominale in luogo del criterio del patrimonio netto, che disallinea il conto giudiziale dalle scritture contabili dell’ente e ne impedisce il discarico.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio 2020, dei titoli azionari e delle partecipazioni di una provincia, affidata a un agente contabile in qualità di dirigente dell’ente. Il conto, redatto sul modello ministeriale e sottoscritto dal consegnatario, riportava il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario ed era corredato dalla deliberazione consiliare di approvazione.
La relazione del magistrato istruttore evidenziava plurimi profili di irregolarità: l’assenza di un provvedimento di nomina quale consegnatario di azioni; l’omessa indicazione di una società partecipata; il mancato riporto del risultato di gestione di altra partecipata in liquidazione; una discordanza di valori tra apertura e chiusura dell’esercizio; l’utilizzo del criterio del valore nominale in luogo del patrimonio netto. Il contabile, nella propria memoria, ha riconosciuto le discordanze e ha dato atto dell’adeguamento dell’amministrazione a partire dall’esercizio 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il criterio di individuazione dell’agente contabile. È principio consolidato che consegnatario dei titoli azionari sia chi ne ha la disponibilità giuridica, rappresentando l’ente alle riunioni sociali ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione. In mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, la veste di agente contabile ricade sull’organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, che riserva al sindaco o al presidente, o a un loro delegato, l’esercizio dei diritti di socio per le partecipazioni degli enti locali.
Su questa base il conto in esame, sottoscritto dal dirigente senza un formale atto di nomina che ne ricomprendesse le prerogative di rappresentante dell’ente, non risulta reso dal soggetto legittimato. Il Collegio valorizza, sul punto, la stessa ammissione difensiva del contabile, che ha dichiarato di voler provvedere per il futuro alla sottoscrizione del modello da parte del presidente della provincia.
Quanto alla omessa scritturazione di una partecipazione, la Corte ribadisce che i titoli azionari e partecipativi sono annoverati tra i beni mobili dello Stato ai sensi dell’art. 20, lettera c), R.D. n. 827/1924, disposizione applicabile agli enti locali per espresso richiamo dell’art. 93 TUEL e, in quanto espressione di un principio di rango costituzionale, a tutti gli enti rientranti nel perimetro della giurisdizione contabile. Il giudizio sul conto si configura come procedimento necessario per la salvaguardia di interessi generali connessi alla gestione di beni pubblici.
Il conto è inoltre irregolare per la discordanza tra i valori di apertura e chiusura dell’esercizio e per la diversa valutazione delle partecipazioni rispetto al conto del patrimonio. Quest’ultima deriva dall’utilizzo del criterio del valore nominale in luogo del criterio del patrimonio netto previsto dal principio contabile n. 6.1.3 di cui all’All. n. 4/3 del d.lgs. 118/2011, applicabile sin dall’anno 2015, nonché dalla previsione dell’art. 29 R.D. n. 827/1924. I conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, in armonia con il metodo utilizzato nel bilancio dell’ente.
In assenza di ammanchi addebitabili, il Collegio accoglie le richieste del Pubblico Ministero e dichiara irregolare il conto, pronunciando il non discarico dell’agente e demandando agli organi responsabili dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge per il futuro. Nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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