Quota retributiva pensione militari sistema misto aliquota 2,44 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 357 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, con applicazione del coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile. L’aliquota del 44 per cento prevista dall’art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile a quei militari che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità utile inferiore a quindici anni.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo il 1° gennaio 2015 ed è titolare, da tale data, di pensione ordinaria diretta liquidata con sistema misto. Alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità di servizio superiore a quindici anni ma inferiore a diciotto.
Egli ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico mediante applicazione delle aliquote fissate dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, lamentando che l’INPS avesse applicato la meno favorevole disciplina prevista per il personale civile dall’art. 44 del medesimo t.u. L’INPS si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la parziale prescrizione del credito, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto affermato la legittimazione passiva dell’INPS, qualificato come ordinatore secondario di spesa, essendo il giudizio incentrato sul criterio di liquidazione del trattamento pensionistico e sull’interpretazione del quadro normativo di riferimento. È stata poi disattesa l’eccezione di prescrizione, poiché il primo atto interruttivo è costituito dalla richiesta di riliquidazione della pensione.
Nel merito, il thema decidendum riguarda il diritto del ricorrente, che al 31 dicembre 1995 aveva maturato più di quindici ma meno di diciotto anni di servizio, ad ottenere la rideterminazione del trattamento con applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. La Corte ha ricordato che l’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995 ha fatto salva, in via transitoria, la liquidazione con il sistema retributivo solo per i dipendenti con anzianità contributiva superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995; per gli altri, come il ricorrente, il trattamento è attribuito con il sistema misto, con calcolo retributivo delle quote anteriori a tale data.
Sull’applicazione dell’art. 54 ai militari cessati dopo il 31 dicembre 1995 con anzianità inferiore a diciotto anni, si erano contrapposti due orientamenti delle Sezioni di appello. La questione è stata deferita alle Sezioni Riunite, che con la decisione n. 1/QM/2021 hanno enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile.
In applicazione di tale principio nomofilattico, il ricorso è stato parzialmente accolto, dichiarandosi il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento con l’aliquota del 2,44 per cento. L’INPS è stato condannato al pagamento delle somme dovute, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria secondo la regola dell’assorbimento, con calcolo della svalutazione sulla base degli indici ISTAT. Le spese sono state compensate in ragione del parziale accoglimento e della novità del principio enunciato.
Nota della Redazione
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