Reddito di cittadinanza e difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 276 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, difetta la giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario. Il reddito di cittadinanza non configura in capo al beneficiario un rapporto di servizio con l’ente erogante, poiché non gli affida la gestione di risorse pubbliche secondo finalità pubbliche: egli è mero destinatario di provvidenze prive di vincolo di destinazione. La compresenza di finalità di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale, non muta la natura assistenziale della misura. Gli obblighi e le condizionalità posti a carico dei soli percettori “occupabili” non implicano alcuna attività gestoria né alcun obbligo di rendicontazione delle somme, liberamente utilizzabili per le esigenze di vita del nucleo familiare. Ne deriva il difetto di giurisdizione contabile tanto sul danno diretto quanto sul connesso danno da disservizio.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania citava in giudizio la percettrice del reddito di cittadinanza per sentirla condannare al pagamento, in favore dell’INPS, di una somma a titolo di danno erariale diretto e di danno da disservizio. Secondo la prospettazione requirente, l’interessata aveva conseguito indebitamente il beneficio da luglio 2022 a gennaio 2023, omettendo di comunicare la propria condizione patrimoniale e reddituale, l’attività d’impresa avviata e la titolarità di un conto corrente, e rendendo dichiarazioni non veritiere nella DSU.
La convenuta non si costituiva e non compariva all’udienza, cosicché il Collegio ne dichiarava la contumacia. La questione centrale, rilevata d’ufficio, atteneva alla corretta perimetrazione dei confini di cognizione tra giudice ordinario e giudice contabile in materia di indebita fruizione del reddito di cittadinanza, con specifico riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente il riparto di giurisdizione, ritenendo di poter sollevare d’ufficio la relativa questione senza preventivo contraddittorio. L’art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 7 del c.g.c., impone la segnalazione alle parti solo delle questioni di fatto o miste, non di quelle di puro diritto e segnatamente di natura processuale, quali i presupposti processuali e le condizioni dell’azione, implicite nel thema decidendum.
Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di contributi di scopo, che ravvisa il rapporto di servizio quando l’extraneus sia funzionalmente inserito nell’iter procedimentale pubblicistico per il perseguimento di una finalità di interesse generale. Da tale impostazione discendono tre requisiti concorrenti: la provenienza pubblica delle risorse, un vincolo funzionale di destinazione a uno scopo pubblicistico con annessa attività gestoria, e un obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente.
Da questi vanno distinti i meri sussidi, erogazioni di denaro pubblico con finalità solidaristico-assistenziale, che non implicano alcuna gestione e la cui mancata osservanza dei requisiti legittima l’ente al recupero davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 2033 c.c. Il Collegio aderisce all’orientamento maggioritario della Sezione, che inquadra il reddito di cittadinanza tra i sussidi e declina la giurisdizione contabile, discostandosi dalla pronuncia della II Sezione d’appello n. 468/2022 e dalle più recenti decisioni che avevano invece affermato la giurisdizione contabile valorizzando la finalità di inclusione occupazionale.
Secondo il Collegio, le pronunce della Corte costituzionale richiamate — sentenze n. 126 del 2021 e n. 1 del 2025, tra le altre — hanno vagliato la tenuta costituzionale di requisiti e condizionalità della misura, senza esprimersi sulla giurisdizione contabile, e comunque confermano la compresenza della componente assistenziale. L’art. 3 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, descrive il beneficio come integrazione al reddito familiare e configura espressamente il sussidio di sostentamento ai sensi dell’art. 545 c.p.c.
Gli obblighi dei percettori — sottoscrizione dei patti, ricerca attiva del lavoro, accettazione delle offerte congrue — costituiscono elementi delle ulteriori finalità di politica attiva, ma non si traducono in un impiego vincolato delle somme, liberamente spendibili per le esigenze di vita. A ciò si aggiunge che il beneficio era destinato anche a categorie di “inoccupabili”, ex lege esentate da ogni patto, il che conferma l’impossibilità di predicare la giurisdizione contabile in funzione dello status del percettore.
In definitiva, il reddito di cittadinanza non conferisce al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, difettando ogni vincolo di destinazione e ogni obbligo di rendicontazione. La Corte dichiara quindi il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa va riassunta nei modi e termini dell’art. 17 c.g.c., tanto sul danno diretto quanto sul danno da disservizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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