Pensione di reversibilità all’orfano inabile: onere di prova su convivenza e mantenimento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 378 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di reversibilità spettante all’orfano maggiorenne ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 1092/1973 presuppone il concorso di tre requisiti: l’inabilità a proficuo lavoro, la convivenza con il de cuius e la vivenza a carico dello stesso al momento del decesso, oltre alla condizione di nullatenenza. L’onere di provare tali presupposti grava sul richiedente, secondo il principio generale dell’onere della prova a carico di chi invoca il diritto. La produzione di una dichiarazione dei redditi riferita a un soggetto diverso dal dante causa e a un periodo d’imposta precedente non integra la prova della convivenza né del mantenimento. Il giudice non è tenuto a disporre consulenza tecnica d’ufficio quando il thema probandum non risulti neppure allegato in modo sufficiente.

Il Fatto

La ricorrente, figlia maggiorenne della madre deceduta, chiedeva all’INPS nel 2019 la pensione di reversibilità rappresentando di essere affetta da patologie ginecologiche trattate con intervento demolitorio e terapie radianti e chemioterapiche, di convivere con la madre e di essere da questa mantenuta.

Instauratosi il giudizio, la causa è stata riassunta davanti alla Corte dei conti a seguito di ordinanza del giudice ordinario e successivamente riassegnata con decreto. L’INPS si costituiva contestando l’assenza di prova sia sulla vivenza a carico al momento del decesso sia sull’inabilità a proficuo lavoro, e chiedendo il rigetto del ricorso. La ricorrente insisteva per l’accoglimento e, in subordine, per la nomina di un consulente tecnico d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte individua la fattispecie nella domanda di pensione di reversibilità proposta quale orfana maggiorenne inabile e richiama l’art. 82 d.P.R. n. 1092/1973, che subordina il riconoscimento del trattamento alla compresenza di inabilità a proficuo lavoro, convivenza e vivenza a carico del de cuius, unitamente alla nullatenenza.

Il collegio rileva come la ricorrente non abbia prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del requisito della convivenza con la madre e del mantenimento da parte di questa al momento del decesso. L’unico elemento documentale in atti è una dichiarazione dei redditi del padre riferita al periodo d’imposta 2018.

Tale produzione è reputata dal giudice del tutto inidonea: si tratta di atto riferito a un soggetto diverso dal dante causa e a un arco temporale anteriore al decesso, quindi incapace di fondare la prova del mantenimento e della coabitazione. La Corte non ritiene pertanto necessario disporre la consulenza tecnica d’ufficio richiesta in via subordinata, risultando il difetto probatorio collocato sul piano dei presupposti di fatto della pretesa e non su quello della valutazione tecnica delle condizioni di salute.

Il ricorso è conseguentemente rigettato. Le spese di lite sono compensate, nulla essendo dovuto per le spese di giudizio. La decisione è assunta in composizione monocratica, con fissazione del termine per il deposito della sentenza e trasmissione alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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