Responsabilità medica: inammissibile l’azione erariale senza la comunicazione al sanitario (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 352 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità medica, gli artt. 8 e 13 della legge n. 24/2017 impongono alla struttura sanitaria di comunicare all’esercente la professione sanitaria, entro 45 giorni, l’instaurazione del giudizio promosso dal danneggiato. Nel giudizio per risarcimento del danno da colpa medica, l’atto introduttivo è il ricorso ex art. 696-bis c.p.c., cui segue, in caso di mancata conciliazione, il ricorso ex art. 702-bis c.p.c.: entrambi vanno comunicati al sanitario. L’omissione, la tardività o l’incompletezza della comunicazione preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa di cui all’art. 9 della stessa legge. La mera notizia della richiesta di risarcimento avanzata in via stragiudiziale non integra l’obbligo, né sana la successiva comunicazione riferita a un diverso giudizio.
Il Fatto
La Procura regionale evocava in giudizio un medico in servizio presso una ASL, chiedendone la condanna al pagamento di euro 304.543,86, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno erariale indiretto. La contestazione muoveva dalla denuncia dell’ASL, che aveva risarcito gli eredi di una paziente deceduta dopo un accesso al Pronto Soccorso.
La vicenda civile si era svolta in due fasi: un ricorso ex art. 696-bis c.p.c., con consulenza tecnica che accertava il nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso, e un ricorso ex art. 702-bis c.p.c., definito con ordinanza di condanna dell’Azienda al risarcimento. Il sanitario eccepiva l’inammissibilità dell’azione erariale per violazione dell’art. 13 della legge n. 24/2017, non essendogli stati comunicati i giudizi civili.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, ritenendola fondata. L’art. 13 della legge n. 24/2017 impone alle strutture sanitarie di comunicare all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso dal danneggiato, con avviso da notificare entro 45 giorni dalla ricezione dell’atto introduttivo. L’omissione preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa.
Il Collegio ricostruisce il rapporto tra l’art. 8 e l’art. 13 della stessa legge. Il primo introduce il tentativo obbligatorio di conciliazione, individuando nel ricorso ex art. 696-bis c.p.c. una condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. La norma del 2017, diversamente dall’accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c., persegue fini deflattivi e conciliativi, con finalità alternativa rispetto alla mediazione.
Da qui la conclusione: l’onere informativo relativo all’avvio dell’attività stragiudiziale impone di comunicare al medico anche l’attività intrapresa per l’obbligatorio tentativo di conciliazione. Il sanitario deve poter partecipare sin dalle prime fasi della vicenda, per contribuire alla corretta ricostruzione dei fatti e predisporre la difesa nell’eventuale futuro giudizio.
La Sezione valorizza la struttura del procedimento: il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. e il successivo ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (art. 281-undecies c.p.c. dal 28.02.2023) costituiscono un complesso procedurale unitario articolato in fasi inscindibili. Pertanto, la locuzione “instaurazione del giudizio” comprende anche la proposizione del ricorso ex art. 696-bis.
Nel caso concreto, l’ASL aveva solo notiziato il sanitario della richiesta risarcitoria stragiudiziale, senza menzionare l’instaurazione del contenzioso. La comunicazione successiva era tardiva e riferita a un diverso giudizio, promosso da altri eredi e ancora pendente. L’omissione ha impedito l’esercizio del diritto di difesa. L’eccezione è accolta, con declaratoria di inammissibilità dell’azione di responsabilità amministrativa; assorbiti i profili di merito; spese compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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