Cessazione materia contendere su riliquidazione pensione ex art 54 dPR 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 319 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che sopravvengano nel corso del giudizio fatti idonei a eliminare integralmente il contrasto tra le parti, con venir meno dell’interesse ad agire e della necessità di una pronuncia di merito. È necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto azionato, sì che non residui alcuna utilità alla decisione. Nel giudizio pensionistico, la riliquidazione del trattamento operata dall’INPS per conformarsi al principio di diritto delle Sezioni Riunite n. 1/2021 integra il pieno soddisfacimento della pretesa. Il contrasto giurisprudenziale sull’art. 54 d.P.R. 1092/1973 e il notevole numero di riliquidazioni costituiscono giusti motivi di compensazione integrale delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente di un’azienda di trasporti con alle dipendenze reparti speciali in quiescenza, titolare di trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto, lamentava che la pensione gli fosse stata liquidata con l’aliquota meno favorevole prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, pari al 35 per cento della base pensionabile per quindici anni di servizio effettivo, anziché con quella dell’art. 54 del medesimo decreto.
Dopo il rigetto dell’istanza amministrativa e un sollecito rimasto senza riscontro, il ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo il ricalcolo e la riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota del 44 per cento sulla quota retributiva, gli arretrati, gli interessi e la rivalutazione. L’INPS si costituiva chiedendo un rinvio per procedere in autotutela e prospettando la cessazione della materia del contendere, oltre a eccepire la prescrizione quinquennale dei ratei anteriori.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rileva che ricorrono i presupposti della cessazione della materia del contendere. Richiama il principio della Cass. civ. n. 6909 del 2009, secondo cui la pronuncia presuppone il sopravvenire di fatti che eliminino totalmente il contrasto tra le parti e facciano venir meno l’interesse ad agire e a contraddire. Occorre che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato, così da non lasciare alcuna utilità a una decisione di merito.
Nel caso concreto, l’INPS ha ampiamente documentato l’avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico per conformarsi alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1 del 2021, come esposto nella parte in fatto. La circostanza è stata confermata all’udienza dal procuratore del ricorrente. Ne deriva l’integrale soddisfacimento delle richieste dell’attore, con conseguente declaratoria di cessazione.
Quanto alle spese, il Giudice considera il contrasto giurisprudenziale sull’art. 54 d.P.R. 1092/1973, risolto dalle Sezioni Riunite con due diverse pronunce, unitamente all’enorme numero di riliquidazioni che l’INPS ha dovuto operare e al successivo intervento legislativo in materia. Sussistono pertanto giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
La Corte dichiara infine l’oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione, in ragione della natura dei dati personali trattati.
Nota della Redazione
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