Conto economale non giustiziabile se reso come mero libro di cassa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 375 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’obbligo di resa del conto è adempiuto solo mediante scritture idonee, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile dell’agente, con i movimenti in entrata e in uscita analiticamente descritti per importi, titoli e causali e con la distinzione delle partite a carico e a discarico. Il deposito del solo libro di cassa non integra un conto giudiziale e non consente la verifica giudiziale della gestione. Ne deriva l’improcedibilità del conto, che impedisce la pronuncia di discarico. Il modello di rendicontazione può essere adattato alle esigenze delle aziende ospedaliere, ma la semplificazione non può sopprimere la tracciabilità delle operazioni. La compilazione tardiva di un modello 23, elaborata ex post su documentazione già disponibile, non sana il difetto originario.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un’agente contabile per la gestione della cassa economale di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, per l’esercizio finanziario 2022. Il documento trasmesso reca nell’intestazione la dicitura “Libro di cassa” e contiene una mera elencazione di operazioni contabili, in prevalenza prelievi in contanti e pagamenti di imposte, competenze di chiusura, commissioni e spese bancarie.
La causa giunge innanzi al giudice contabile sulla base della relazione del magistrato istruttore, che aveva prospettato l’inammissibilità o improcedibilità del conto per difetto dei requisiti minimi di forma e sostanza e per violazione degli obblighi di parifica e di deposito della relazione dell’organo di revisione. La Procura regionale ha aderito alla proposta. L’ente e l’agente contabile hanno chiesto, rispettivamente, la declaratoria di regolarità del conto e il discarico, in subordine la dichiarazione di mera irregolarità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e segg. c.g.c., che ha ad oggetto la gestione dell’agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del rapporto di debito e credito verso l’ente pubblico. L’art. 140, comma 2, c.g.c. impone il deposito di scritture idonee a rappresentare i risultati della gestione. L’art. 616 r.d. n. 827/1934 individua i requisiti minimi del conto nel carico, nello scarico e nei resti da esigere, nell’introito, nell’esito e nella rimanenza; il successivo art. 617 richiede l’annotazione degli estremi dei documenti giustificativi.
La Corte richiama il criterio sostanzialistico: il conto, quale che sia il supporto, deve consentire all’amministrazione di verificare la rispondenza dei dati contabili e al giudice di esaminare la gestione. Su questa base il Collegio respinge l’argomento difensivo dell’agente contabile, che aveva invocato il principio sostanzialistico per sostenere la sufficienza del documento depositato. Il magistrato relatore, infatti, non ha contestato l’omesso uso del modello 23 in sé, ma ha rilevato la carenza dei requisiti minimi.
Il Collegio precisa che il d.P.R. n. 194/1996 trova integrale applicazione per gli enti locali, mentre alle aziende ospedaliere è riconosciuta discrezionalità nell’adattare il modello alle peculiarità dei propri sistemi contabili, in regime di contabilità economico-patrimoniale. Ciò che rileva è che il modello utilizzato garantisca, sul piano sostanziale, la tracciabilità delle operazioni della cassa economale e la possibilità di un adeguato controllo.
Tale risultato non è raggiunto. Dalle difese e dagli allegati emerge che è stato trasmesso un libro di cassa, strumento contabile utile a monitorare la liquidità dell’ente, ma non idoneo a tenere luogo di un conto giudiziale. Pur non emergendo con evidenza ammanchi o profili di responsabilità erariale, la Corte esclude che l’obbligo di resa del conto sia stato adempiuto: manca la rappresentazione dei fatti di gestione raccordabile con le scritture contabili dell’ente.
La compilazione ex post di un modello 23, allegata alla memoria difensiva, è apprezzabile ma tardiva e non muta l’esito. Il giudizio non è stato iscritto al ruolo per un provvedimento interlocutorio o per una sentenza dichiarativa di irregolarità, e l’art. 148 c.g.c. non prevede la produzione di documenti nella fase di iscrizione a ruolo. Il conto, come reso, non è giustiziabile e va dichiarato improcedibile; la pronuncia di rito preclude il discarico, permanendo la responsabilità dell’agente per l’andamento della gestione, con obbligo di depositare un nuovo conto sui modelli ufficiali.
Nota della Redazione
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