Finanziamenti Covid garantiti dallo Stato e giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. II App. n. 200 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il finanziamento erogato da un istituto di credito a una piccola o media impresa, assistito dalla garanzia dello Stato tramite il Fondo centrale di garanzia, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), del D.L. n. 23/2020, convertito con legge n. 40/2020, non costituisce un ordinario mutuo tra privati. La garanzia pubblica, gratuita per il beneficiario, è presupposto determinante dell’erogazione e conferisce all’operazione una funzione propriamente pubblicistica. Ne deriva un rapporto di servizio, in senso lato, tra il beneficiario e lo Stato, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti in ordine al danno erariale derivante dallo sviamento delle somme dal vincolo di destinazione imposto dalla legge. La distrazione delle somme per finalità estranee integra lesione dell’interesse pubblico tutelato.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha citato in giudizio il titolare di una ditta individuale per il danno erariale arrecato al Ministero dello Sviluppo Economico, quantificato in euro 3.500,00. Il finanziamento, pari a euro 25.000, era stato erogato nel maggio 2020 ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), del D.L. n. 23/2020 e garantito dallo Stato attraverso il Fondo PMI. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza era emerso che euro 5.000 erano stati trasferiti sul conto personale del beneficiario e impiegati nell’acquisto online di fondi di investimento; euro 1.500 erano stati successivamente ritrasferiti sul conto aziendale. L’addebito era stato quindi limitato alla differenza di euro 3.500.

La Sezione territoriale, con la sentenza impugnata, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, valorizzando l’orientamento della Cass. pen. Sez. VI n. 22119/2021, che distingueva il rapporto di mutuo tra banca e impresa dal rapporto accessorio di garanzia pubblica. Il primo giudice aveva ritenuto che la garanzia operasse solo in caso di inadempimento del mutuatario e che l’eventuale violazione del vincolo di destinazione attenesse a un rapporto civilistico, da far valere davanti al giudice ordinario. Il Procuratore generale ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ricostruisce il quadro normativo emergenziale. Il D.L. n. 23/2020 ha previsto misure di sostegno alla liquidità delle imprese colpite dal blocco delle attività, utilizzando la garanzia statale come presupposto stesso dell’ottenimento del credito e ricorrendo alla partnership con il sistema bancario. Il Fondo centrale di garanzia per le PMI è assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi della legge n. 2/2009, di conversione del D.L. n. 185/2008.

L’art. 13, comma 1, lett. m), nel testo applicabile ratione temporis, consentiva finanziamenti non superiori a euro 25.000 alle piccole e medie imprese e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni danneggiate dall’emergenza, sulla base di autocertificazione. L’intervento del Fondo si risolve in una garanzia automatica a titolo gratuito, senza valutazione di merito, mentre la banca effettua una verifica meramente formale dei requisiti autodichiarati.

Muovendo da tale ricostruzione, la Corte richiama il proprio precedente orientamento, già espresso dalle Sezioni territoriali, secondo cui l’interesse pubblico perseguito consisteva nell’assicurare liquidità agli operatori economici che avessero dichiarato di possedere determinati requisiti. La misura non aveva finalità solidaristiche o assistenziali: la partecipazione attiva degli operatori costituiva elemento necessario per l’attuazione dell’interesse pubblico. L’accesso al credito garantito concorreva così alla realizzazione della scelta di politica economica sottesa alla decisione legislativa.

Il Collegio aderisce integralmente alla tesi dell’appellante. Il finanziamento non è liberamente utilizzabile dal beneficiario, ma è sottoposto a un vincolo di destinazione finalizzato a coprire costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia, come disposto dall’art. 1, comma 2, lett. n), del D.L. n. 23/2020. Gli operatori economici, ottenendo il credito garantito, concorrono al soddisfacimento della scelta di politica economica e si inseriscono nel programma pubblico di contrasto agli effetti negativi dell’emergenza sanitaria, generando un rapporto di servizio con lo Stato.

La Corte ritiene superato l’orientamento del giudice di legittimità su cui si fondava la sentenza impugnata. Il successivo indirizzo, ormai consolidato (Cass. pen. n. 28416/2022, n. 11246/2022, n. 2125/2022), legge l’operazione in chiave marcatamente pubblicistica. Rientra tra le erogazioni pubbliche la concessione, sulla base di autodichiarazione mendace, di un finanziamento bancario assistito dalla garanzia del Fondo PMI: la garanzia a carico di un soggetto pubblico, gratuita per il beneficiario, è presupposto determinante dell’erogazione da parte del soggetto privato, nell’ambito del rapporto trilatero tra Fondo garante, banca concedente e imprenditore. Senza la garanzia il prestito non sarebbe stato concesso, mentre la stessa conferisce al prestito una funzione propriamente pubblicistica. Il Fondo, pertanto, non garantisce condizioni di maggior favore, ma consente la stessa realizzabilità dell’operazione, esonerando la banca dall’esame del merito del credito e assumendo l’onere patrimoniale dell’eventuale mancata restituzione.

La Corte afferma quindi la giurisdizione contabile e, in riforma della pronuncia impugnata, rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199, primo comma, lett. a) e secondo comma, c.g.c., per la pronuncia sul merito e sulle spese del grado di appello. Resta assorbito, in quanto oggetto di obiter dictum attinente al merito, il rilievo del primo giudice sull’insussistenza del danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *