Ricalcolo pensione sistema misto e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 370 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico la cessazione della materia del contendere va dichiarata ogni qualvolta il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando al giudice valutare quali effetti ricollegare alle allegazioni delle parti. L’intervenuto ricalcolo del trattamento pensionistico da parte dell’ente previdenziale, con l’applicazione dell’aliquota contributiva rivendicata e il pagamento degli arretrati e degli interessi legali, esaurisce ogni posizione di contrasto tra le parti. La compensazione degli arretrati con un indebito per assegni familiari non spettanti, in assenza di specifiche contestazioni, deve ritenersi fondata in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.

Il Fatto

I ricorrenti, un militare dell’Aeronautica in quiescenza e un dipendente della Polizia di Stato in pensione, sono beneficiari del trattamento pensionistico erogato secondo il sistema misto previsto dall’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995, non avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni.

Limitatamente agli anni di servizio maturati fino al 31.12.1995, per i quali la pensione è determinata secondo il sistema retributivo, i ricorrenti hanno rivendicato l’applicazione del trattamento previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio una pensione pari al 44% della base pensionabile. L’INPS aveva invece applicato la disciplina dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, dettata per il personale civile, che prevede il 35% della base pensionabile.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio l’INPS ha provveduto a corrispondere il trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota contributiva del 2,44%, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L’udienza di discussione è stata rinviata in attesa delle determinazioni di pagamento dell’Istituto.

Con successiva memoria l’INPS ha confermato il pagamento della pensione ricalcolata a decorrere dal mese di febbraio 2024 per un ricorrente e da marzo 2024 per l’altro, precisando che gli arretrati spettanti a uno dei due non erano stati liquidati in quanto compensati con un indebito generatosi per assegni familiari non spettanti.

Il giudice richiama l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo al giudice il compito di valutare quali effetti ricollegare alle varie allegazioni in fatto (Cass. civ. Sez. Un. n. 1048 del 2000; Cass. civ. Sez. I n. 4714 del 2006; Cass. civ. Sez. III n. 17312 del 2015; Cass. civ. Sez. V n. 16764 del 2020; Corte dei conti, Sez. Campania, n. 1283 del 2021).

Nel caso concreto l’INPS ha soddisfatto le pretese dei ricorrenti, corrispondendo il trattamento pensionistico con l’aliquota del 2,44% nonché gli arretrati e gli interessi legali, esaurendosi così ogni posizione di contrasto. Quanto alla compensazione degli arretrati con gli assegni familiari non spettanti, in assenza di specifiche contestazioni e in applicazione del principio di non contestazione, le argomentazioni dell’Istituto sono ritenute fondate.

Il giudice dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e, in considerazione della tendenziale gratuità del processo pensionistico, dell’evoluzione della vicenda contenziosa e del comportamento processuale delle parti, dispone l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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