Pensione privilegiata per infermità da stress lavorativo e turni usuranti (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 24 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata ordinaria spetta al dipendente che abbia riportato, per fatti di servizio, infermità o lesioni ascrivibili a una delle categorie della Tabella A, sempre che le menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. L’accertamento del nesso eziologico e della gravità della patologia può fondarsi su apposita consulenza tecnica, il cui percorso logico-motivo, se congruo e scevro da vizi, integra adeguata motivazione. Le particolari condizioni di espletamento del servizio, quali turni usuranti protratti senza riposi compensativi, possono costituire concausa efficiente della patologia cardiaca in soggetto predisposto. Riconosciuto il nesso, spetta la pensione privilegiata di settima categoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, militare cessato dal servizio nell’aprile 2017 e titolare di pensione ordinaria di anzianità, presentava all’INPS istanza di pensione privilegiata ordinaria per una cardiopatia ischemica cronica trattata con stent e per esiti di intervento alle corde vocali. L’Ente previdenziale rigettava l’istanza. In precedenza il Ministero della difesa aveva negato, su parere negativo del Comitato di verifica, la dipendenza delle infermità da causa di servizio. Il TAR Bologna aveva annullato quei provvedimenti, ma il Comitato di verifica, riesaminata la posizione, confermava il diniego con nuovo parere, recepito in un nuovo decreto ministeriale.
Un primo ricorso alla Corte dei conti era stato dichiarato inammissibile per difetto di preventiva domanda amministrativa di pensione privilegiata. Proposta la nuova istanza all’INPS, il ricorrente ha nuovamente adito la Corte chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e il diritto al trattamento di privilegio. Il Ministero della difesa e l’INPS hanno eccepito il difetto di giurisdizione e, l’INPS, anche il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto affermato la sussistenza della propria giurisdizione, poiché il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria e non all’equo indennizzo, dopo aver presentato la relativa istanza amministrativa, condizione di ammissibilità della domanda giudiziale. È stata poi riconosciuta la legitimatio ad causam dell’INPS, rientrando nella competenza dell’Ente previdenziale la liquidazione del trattamento di privilegio dei militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2010.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce la pensione privilegiata al dipendente che, per infermità dipendenti da fatti di servizio, abbia subito menomazioni ascrivibili alla Tabella A e sia divenuto inabile al servizio. Presupposti del beneficio sono la dipendenza eziologica dell’infermità dalla causa di servizio e la gravità della patologia, idonea a rendere il dipendente inabile.
L’accertamento è stato svolto mediante apposita istruttoria affidata al Collegio medico legale della Difesa, in composizione tale da escludere medici dell’Amministrazione di provenienza del ricorrente. Il parere depositato ha riconosciuto il nesso concausale efficiente e determinante sia per la patologia cardiaca sia per quella ORL, valorizzando le particolari condizioni di lavoro: turni notevolmente impattanti, protratti per lungo tempo senza riposi compensativi, idonei a determinare un rialzo pressorio e a favorire l’ischemia miocardica in soggetto predisposto.
Quanto alla gravità, il Collegio ha ascritto le infermità in cumulo alla settima categoria, Tabella A, ritenendo la cardiopatia ascrivibile a tale categoria in via vitalizia e l’infermità ORL alla Tabella B per quattro anni. La Corte ha aderito all’elaborato per relationem, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando il giudice aderisce al parere del consulente, l’accettazione dello stesso costituisce adeguata motivazione.
Il ricorso è stato quindi accolto, con declaratoria del diritto alla pensione privilegiata vitalizia di settima categoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione secondo l’indice FOI/ISTAT. L’INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso del compenso di difesa.
Nota della Redazione
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