Estinzione del giudizio contabile per rinuncia agli atti accettata dalla parte costituita (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 374 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile instaurato a istanza di parte ai sensi dell’art. 172, lett. d), C.G.C., la rinuncia agli atti del giudizio produce l’effetto estintivo del processo solo quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Il fondamento del potere di accettare o di rifiutare la rinuncia risiede nella sola qualità di parte costituita, non nell’accertamento in concreto di un interesse sostanziale alla definizione del giudizio. Ne consegue che, intervenuta la dichiarazione di rinuncia e la relativa accettazione nelle debite forme, il giudizio contabile va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 110 C.G.C., senza pronuncia sulle spese per espressa previsione dell’art. 110, comma 7, C.G.C.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria del trasporto pubblico, ha agito in riassunzione davanti alla Sezione giurisdizionale per accertare l’inadempimento contrattuale del concessionario della riscossione e ottenerne la condanna al pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, mai introitate, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e di quello all’immagine.

La vicenda trae origine dalla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 44045/2018, che aveva accolto l’opposizione del trasgressore per intervenuto decorso della prescrizione, e dalla successiva declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di questa Corte dei conti, in applicazione dell’ordinanza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 5569/2023. Nel corso del giudizio la società ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c., poi accettata dalla convenuta costituitasi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dapprima conferma la propria giurisdizione e la legittimazione attiva della ricorrente, osservando che la fattispecie rientra nella previsione dell’art. 172, lett. d), C.G.C., come già statuito in fattispecie identiche. Tale affermazione è funzionale alla definizione del rito e non viene travolta dall’evento estintivo sopravvenuto.

Passando all’evento processuale, la Corte ricorda che la rinuncia agli atti può intervenire in ogni stato e grado e produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme: essa non deve contenere riserve o condizioni e deve provenire dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati.

Il Collegio qualifica quindi la rinuncia come un vero e proprio negozio processuale, che richiede una scelta condivisa e non si risolve nell’esercizio di un diritto potestativo del rinunciante. Il richiamo alla pronuncia della Sezione giurisdizionale d’appello n. 381/2022 sostiene esattamente questa lettura.

Quanto ai soggetti legittimati ad accettare, la Corte aderisce al principio espresso dalla Cass. civ., Sez. I, n. 6850 del 2011: l’accettazione è necessaria solo se vi è una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione, e tale potere dipende dall’essere parte costituita, non dall’esistenza di un interesse concreto. La ratio è che l’accoglimento delle richieste potrebbe procurare alla parte un’utilità maggiore rispetto alla semplice chiusura del processo.

Nel caso concreto la convenuta, costituitasi, ha accettato la rinuncia depositata dalla ricorrente. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 110 C.G.C. e, per esplicita previsione dell’art. 110, comma 7, C.G.C., non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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