Inammissibile giudizio di conto per consegnatario di beni in uso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 397 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili e di beni mobili già in uso presso gli uffici dell’ente non è titolare di un debito di custodia, ma di un mero debito di vigilanza. Egli va pertanto qualificato come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 74 r.d. n. 2440/1923 e degli artt. 6 e 12 d.P.R. n. 254/2002. Il conto eventualmente reso per tali beni ha natura amministrativa e non giudiziale. Il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Perveniva alla Sezione giurisdizionale per la Campania il conto n. 28188, reso da un consegnatario di beni mobili di una struttura sanitaria territoriale. Dall’esame del conto emergevano criticità: il documento non ricalcava il modello dedicato alla rendicontazione del consegnatario, comprendeva cespiti immobiliari di proprietà dell’ente e beni mobili quali impianti, macchinari, arredi e automezzi già in uso presso uffici e reparti.

Il magistrato relatore chiedeva pertanto pronuncia di inammissibilità o, in subordine, di irregolarità del conto. La procura aderiva alla proposta. Il convenuto eccepiva l’inesistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale, trattandosi di beni immobili e di beni mobili già in uso degli uffici, chiedendone l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di beni immobili e di beni mobili già in uso presso gli uffici dell’ente. La Corte muove dall’art. 74 r.d. n. 2440/1923, che impone il rendiconto agli agenti che abbiano maneggio di denaro ovvero debito di materia.

Per “materia” si intendono i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del patrimonio dell’ente, con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali ai fini degli inventari. La Corte richiama sul punto la Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia n. 17 del 17.2.2014.

Il discrimine è poi fissato dall’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, che distingue il consegnatario per debito di vigilanza (agente amministrativo) dal consegnatario per debito di custodia (agente contabile). Il successivo art. 12 esclude espressamente i primi dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Solo i consegnatari per debito di custodia, dunque, sono tenuti al rendiconto.

La Corte precisa che il debito di custodia presuppone il maneggio di denaro o la gestione di cassa o di magazzino, con conseguente esigenza di registrare e rendicontare i movimenti e il relativo saldo, onde giustificare il credito o il debito dell’agente. Il debito di vigilanza, invece, riguarda chi sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori o gestisce le scorte operative assegnate all’ufficio; questi è tenuto alla definizione del conto amministrativo, con obbligo di documentare consistenza e movimentazione attraverso le scritture dell’ente.

Non ricorrono quindi i caratteri del debito di custodia quando i beni immobili o i beni mobili già in uso degli uffici vengono consegnati agli utilizzatori per lo svolgimento del servizio. Nel caso concreto il conto elencava terreni, immobili di proprietà dell’ente e beni mobili in uso presso le strutture, con scarico diretto ai centri di costo e senza giacenze di magazzino. Il convenuto è pertanto qualificabile come agente amministrativo e, come tale, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale: il giudizio è dichiarato inammissibile. Stante la pronuncia in rito, nulla è disposto sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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