Conto giudiziale del consegnatario penitenziario improcedibile per carenza di rendiconti dei sub-consegnatari (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 204 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto del consegnatario di materiale di un istituto penitenziario, il conto giudiziale è improcedibile quando non sia documentata la gestione svolta dai dipendenti che ricevono i beni dal consegnatario per la successiva distribuzione o per l’utilizzo legato al posto di servizio. Ai fini della giustiziabilità del conto occorre accertare, per ciascun affidatario, se egli operi come contabile secondario o sub-consegnatario, con obbligo di allegare il proprio rendiconto, ovvero come agente amministrativo, tenuto a rendere il conto solo all’amministrazione. Solo tale verifica consente di stabilire se il debito di custodia del consegnatario si sia estinto con la consegna o permanga, e se in capo all’affidatario sussista un debito di vigilanza. La declaratoria di improcedibilità non consente il discarico: l’agente contabile resta responsabile della resa del conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente contabile, consegnatario di un istituto penitenziario, con riferimento alla gestione del materiale per l’esercizio finanziario 2021. Il conto giudiziale, relativo al registro dei beni mobili e munito del visto di approvazione della Ragioneria territoriale dello Stato, era stato reso a valore e non anche a quantità.
Il magistrato istruttore aveva prospettato al Collegio una questione preliminare sulla procedibilità dell’esame, rilevando una rappresentazione insufficiente e incompleta della gestione. Dopo una prima rimessione degli atti e una memoria dell’agente, che segnalava l’assenza, nel sistema informativo in uso, della separazione tra beni soggetti a debito di custodia e beni soggetti a debito di vigilanza, il conto è tornato più volte davanti al Collegio con esiti istruttori alterni. La questione arriva alla decisione definitiva dopo che la relazione conclusiva e il Pubblico Ministero hanno chiesto dichiararsi l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal r.d. n. 1908/1920, richiamando in particolare gli artt. 581, 673, 675, 679, 681, 683 e 730, nonché la disciplina del r.d. n. 827/1924 e del d.P.R. n. 254/2002. Il percorso argomentativo si fonda sulla sentenza della medesima Sezione n. 97/2025, espressamente richiamata ai fini motivazionali, che ha ridefinito il perimetro normativo della fattispecie e ha chiarito che, con l’avvenuta consegna del materiale all’utilizzatore finale, l’obbligo di custodia si converte ipso facto in obbligo di vigilanza.
Su questa base il Collegio rileva che il conto, nonostante le ripetute integrazioni istruttorie, non è rappresentativo dell’intera gestione. Il punto critico è l’attività dei dipendenti dell’amministrazione penitenziaria che ricevono i beni dal consegnatario: non è dato comprendere quale sia la natura giuridica della funzione disimpegnata dai responsabili di servizio destinatari della consegna, né se essa comporti il permanere di un debito di custodia o di vigilanza.
La qualificazione dei soggetti che hanno ricevuto i beni appare generica. Dai verbali di consegna non risulta la effettiva destinazione e gestione degli stessi, né l’attività di successiva distribuzione o di utilizzo legato al posto di servizio, elementi necessari per verificare la natura della gestione in capo agli affidatari. Manca, in particolare, la prova della eventuale qualifica di contabili secondari o sub-consegnatari, con il conseguente obbligo di allegare il rendiconto della propria gestione al conto giudiziale in esame.
Il Collegio sottolinea che, ai fini dell’esame della gestione, occorre verificare le materie esistenti all’inizio del periodo, i valori distribuiti e le rimanenze, includendo tra queste ultime anche i beni affidati ai dipendenti ma non ancora distribuiti o utilizzati. La carenza di questa documentazione contabile, parte sostanziale del conto, impedisce di verificare per intero la regolarità della gestione.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del conto. La Corte precisa che tale pronuncia non consente di dichiarare il discarico: l’agente contabile resta responsabile della resa del conto e, in caso di mancata ricompilazione, la Procura erariale può attivare il giudizio per resa di conto. Trattandosi di pronuncia in rito, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c., le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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