La Corte dei conti censura le coperture “a debito” e la Sezione I della legge di bilancio fuori dai divieti contenutistici (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 9 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo a copertura di oneri discrezionali di disponibilità a suo tempo compensate con emissioni di debito pubblico, in assenza dei presupposti di cui alla procedura degli eventi eccezionali, configura una nuova modalità di copertura con maggior debito che trasmuta la procedura da straordinaria ad ordinaria. La diffusa presenza, nella Sezione I della legge di bilancio, di norme prive di effetti finanziari netti ovvero contenenti interventi microsettoriali e localistici viola i divieti contenutistici previsti dalla legge di contabilità e dalla legge n. 243 del 2012, attuativa dell’art. 81, sesto comma, Cost. Le clausole di neutralità prive di adeguata dimostrazione nella relazione tecnica non escludono la futura emersione di oneri a legislazione vigente, con aggravio dei saldi.

Il Fatto

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno approvato la Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativa alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2025, ai sensi dell’art. 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009. L’esame ha riguardato 40 leggi ordinarie, di cui 8 di conversione di decreti-legge, e 9 decreti legislativi. La Relazione formula osservazioni sia sulla legislazione ordinaria sia sulla sessione di bilancio per il 2026, con particolare riferimento alla legge n. 199 del 2025.

La Motivazione della Corte

In tema di clausole di neutralità, la Corte osserva che la loro persistenza e il loro ampliamento, in assenza di indicazioni nelle relazioni tecniche, non esclude che dalle norme possano derivare future maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura implicita a carico dei “tendenziali” e aggravio dei saldi. La recente formulazione che fa riferimento alle risorse disponibili anziché a quelle previste indebolisce la sostenibilità della clausola, riferendosi a ciò che residua da precedenti utilizzi anziché allo stanziamento di bilancio.

Quanto alla legge n. 191 del 2025, la Corte segnala l’utilizzo a copertura, tramite l’art. 6-bis, di residui rivenienti da stanziamenti a loro volta compensati con emissioni di debito pubblico, riferiti a gestioni fuori bilancio. Tale fattispecie determina una copertura con maggior debito per interventi onerosi di natura discrezionale, in violazione della procedura di cui agli eventi eccezionali prevista dall’art. 6 della legge n. 243 del 2012, che richiede la temporaneità dello scostamento e un piano di rientro.

Riguardo alla Sezione I della legge di bilancio per il 2026, la Corte conferma la presenza di norme di dubbia coerenza con il divieto di introdurre disposizioni prive di effetti finanziari netti o contenenti interventi microsettoriali e localistici. Tale fenomeno riduce la Sezione I alla funzione di qualsivoglia strumento legislativo, con allocazione dipendente da scelte discrezionali. La violazione del quadro di regole “rinforzato” andrebbe valutata alla luce delle conseguenze derivanti dalla violazione dell’art. 81 Cost.

La Corte rileva inoltre, con riferimento ai decreti legislativi nn. 178 e 186, che le variazioni rispetto agli schemi iniziali non sono riscontrabili per tabulas, non essendo messe a disposizione del Parlamento le relazioni aggiornate. Per i decreti attuativi della legge n. 111 del 2023, osserva che le compensazioni presentano un livello di certezza ex ante inferiore rispetto agli oneri, rinviando la verifica dell’equilibrio all’andamento nel tempo.

In tema di coperture, la Corte segnala il fenomeno del rinvio a risorse di enti pubblici, come le disponibilità del Servizio sanitario nazionale e i bilanci dell’INAIL, senza considerare gli autonomi obblighi di copertura previsti dall’art. 19 della legge n. 196 del 2009. Quanto alla Sezione II, permangono carenze informative sulla dimostrazione del rispetto del divieto di finanziare la maggiore spesa corrente con la minore spesa in conto capitale e sulla misura in cui il criterio della competenza potenziata sia stato assunto tra i criteri di impostazione delle previsioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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