Pensione privilegiata e unicità dell’accertamento sulla dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 437 del 20.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di unicità dell’accertamento sancito dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 opera anche nell’ipotesi di successiva richiesta di trattamento pensionistico di privilegio. Ne consegue che la dipendenza da causa di servizio già riconosciuta con provvedimento definitivo non può essere rimessa in discussione in sede di domanda di pensione privilegiata. L’assenza di una disciplina transitoria nell’art. 18 del d.P.R. n. 461/2001 impedisce di escludere l’applicabilità del principio rispetto ad accertamenti anteriori all’entrata in vigore della normativa. Il riconoscimento della pensione privilegiata decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, quando la domanda sia contestuale a quest’ultima, con diritto agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria sulla singola mensilità.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare cessato dal servizio il 30 dicembre 2012, aveva presentato domanda di pensione privilegiata per alcune infermità, senza ottenere alcun provvedimento. Invocando il principio di unicità dell’accertamento, ha chiesto l’attribuzione del trattamento di privilegio in sesta o settima categoria.
L’INPS si è costituito eccependo che il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva negato la dipendenza causale di tutte le patologie lamentate. Il Ministero della Difesa, pur evocato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 13 maggio 2024.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla documentazione in atti, rilevando la vaghezza del ricorso e della comparsa avversaria. Dall’esame emerge che solo per la bronchite cronica era stata riconosciuta, nel 1987, la dipendenza da causa di servizio, con equo indennizzo commisurato alla tabella B. Per le altre patologie, segnatamente l’artrosi cervico-lombare e l’ipertensione arteriosa, il nesso eziologico era stato negato in più sedi.
La Corte osserva che nessun elemento di fatto è stato dedotto a sostegno della dipendenza causale riguardo alla patologia artrosica o a quella ipertensiva, neppure specificamente menzionate nel ricorso. Il rapporto informativo allegato si limita a un generico richiamo a condizioni climatiche avverse, insufficiente a provare il nesso.
Diversa è la sorte della bronchite cronica. Il giudice applica il principio di unicità dell’accertamento dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, che opera anche in caso di successiva richiesta di trattamento pensionistico di privilegio. Il parere favorevole del Comitato, pur anteriore all’entrata in vigore del d.P.R., resta efficace, poiché l’art. 18 non contiene alcuna disposizione transitoria che ne escluda l’applicabilità.
L’infermità è stata inoltre ascritta in ottava categoria dalla Commissione medica ospedaliera, senza contestazioni nel giudizio. Poiché la domanda è contestuale alla cessazione dal servizio, la pensione privilegiata decorre dal giorno successivo, cioè dal 31 dicembre 2012.
Sui ratei maturati la Corte riconosce gli interessi legali o, se superiori, la rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ciascun rateo fino all’effettivo soddisfo, non essendo stata eccepita alcuna prescrizione. La soccombenza reciproca, per la fondatezza solo parziale della domanda, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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