Conto giudiziale azioni, patrimonio netto e completezza delle partecipazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 122 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile consegnatario di azioni e partecipazioni societarie è irregolare quando omette talune partecipazioni detenute dall’Ente, quando non è corredato dalla dettagliata relazione sulla gestione e quando espone i valori secondo il criterio del valore nominale anziché secondo quello del patrimonio netto. Il consegnatario è titolare di un’attività di gestione e non di mera detenzione, con la conseguenza che il conto deve dare conto anche delle direttive impartite e dell’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione. Il sindacato contabile non si esaurisce nel titolo originario, ma investe le variazioni di valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti. La dichiarazione di irregolarità non comporta di per sé addebito, restando la valutazione degli atti di complessivo esercizio dei diritti dell’azionista demandata all’eventuale giudizio di responsabilità.
Il Fatto
Il conto giudiziale delle partecipazioni societarie di un Comune, riferito all’esercizio 2024, è reso dal sindaco quale consegnatario di azioni e trasmesso al Collegio dal Magistrato designato, che ne ha rimesso l’esame ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c. Il conto risulta sottoscritto dal sindaco e parificato dal responsabile del servizio finanziario.
Il Magistrato istruttore ha rilevato l’omessa stesura della relazione dell’Ente sulla gestione del consegnatario e della relazione annuale sulle variazioni delle partecipazioni, l’esposizione dei valori al valore nominale anziché al patrimonio netto e la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni riportate nel conto e quello completo delle partecipazioni detenute. La Procura regionale ha condiviso le riserve, chiedendo la dichiarazione di irregolarità.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la regolarità del conto giudiziale relativo a titoli azionari che non riporta in modo completo tutte le partecipazioni, espone i dati secondo il valore nominale e non allega una relazione esplicativa sulla gestione. La Sezione muove dalla qualificazione dell’ufficio del consegnatario: questi svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresenta l’Ente nelle assemblee e esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica e non soltanto materiale.
Ne deriva che il conto non può limitarsi alla descrizione dei titoli e alla loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio. Esso deve contenere anche l’indicazione dei motivi delle variazioni, le modalità di esercizio della gestione da parte delle società e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. La Sezione richiama sul punto il consolidato orientamento contabile, compendiato nelle pronunce delle Sezioni territoriali di Molise, Veneto, Toscana e Piemonte, e ricorda che le Sezioni Unite n. 7390 del 2007 hanno chiarito che il sindacato non si limita al titolo originario nella sua materialità, ma riguarda le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti.
Quanto al criterio di valutazione, il Collegio aderisce all’indirizzo che ha superato il riferimento al valore nominale, in conformità al principio contabile n. 6.1.3 dell’Allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011. Per le società controllate o partecipate i valori aggiornati vanno determinati secondo il metodo del patrimonio netto, così da assicurare un’esposizione contabile il più possibile veritiera e trasparente; per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore ritenute durevoli alla chiusura dell’esercizio.
La Sezione precisa, tuttavia, i confini della responsabilità del consegnatario. Egli può essere chiamato a rispondere solo delle operazioni di natura esecutivo-custodiale o poste in essere su direttive dell’amministrazione-socio, non degli atti di complessivo esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato o l’esercizio del diritto di opzione, la cui valutazione resta demandata all’eventuale giudizio di responsabilità. Il conto va compilato sul modello 22 previsto dal d.P.R. n. 194 del 1996.
In conclusione, il Collegio dichiara irregolare, senza addebito, il conto giudiziale delle azioni dell’Ente per l’esercizio 2024, restando nulla per le spese.
Nota della Redazione
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