Cumulo di indennità integrativa speciale e tredicesima su pensione e retribuzione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 438 del 20.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema pensionistico non esiste un principio generale di divieto di cumulo tra indennità integrativa speciale corrisposta sulla pensione e analoga voce percepita sulla retribuzione. Il divieto già posto dall’art. 99, comma 5, d.P.R. n. 1092/1973 e dall’art. 17, comma 1, legge n. 843/1978 è stato caducato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 566/1989 e n. 204/1992; analogamente è caduto, per effetto della Corte costituzionale n. 232/1992, il divieto di cumulo della tredicesima mensilità di cui all’art. 97 d.P.R. n. 1092/1973. Ne consegue che, in assenza di un evento giuridicamente rilevante ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 197 d.P.R. n. 1092/1973, non sorge in capo al pensionista alcun obbligo di comunicazione del rapporto di lavoro subordinato e della retribuzione, con conseguente illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione privilegiata dal 1996 e lavoratore subordinato dal giugno 2008, ha impugnato la richiesta con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’agosto 2022, gli aveva intimato la restituzione di 41.952,23 euro, erogati nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2017 a titolo di indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità. L’amministrazione assumeva la non cumulabilità di quelle voci con le omologhe componenti percepite sulla retribuzione da lavoro dipendente.
Per recuperare la somma, il MEF aveva avviato trattenute mensili di 740 euro a decorrere dal rateo di settembre 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal presupposto sostanziale su cui l’amministrazione fonda l’intera pretesa. La giurisprudenza costante ha escluso, nell’ordinamento pensionistico, un principio generale di divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale sulla pensione e sulla retribuzione, a seguito della caducazione delle disposizioni che quel divieto recavano. Il riferimento è all’art. 99, comma 5, d.P.R. n. 1092/1973 e all’art. 17, comma 1, legge n. 843/1978, travolti dalle pronunce della Corte costituzionale n. 566/1989 e n. 204/1992. Nel richiamare tale indirizzo il giudice cita, tra le altre, la sentenza n. 503/2022 della Prima sezione giurisdizionale centrale d’appello.
Identica conclusione vale per la tredicesima mensilità. Il divieto di cumulo già sancito dall’art. 97 d.P.R. n. 1092/1973 è stato dichiarato illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 232/1992. Anche su questo versante, dunque, non residua alcun ostacolo normativo al cumulo.
Su tali basi il Collegio qualifica come fallace il presupposto su cui il MEF costruisce l’obbligo di comunicazione a carico del ricorrente. L’ultimo comma dell’art. 197 d.P.R. n. 1092/1973 impone la comunicazione solo al verificarsi di eventi che comportino la cessazione del diritto alla pensione. Nel caso concreto nessun evento di tal genere si era prodotto, nemmeno con valenza circoscritta al periodo antecedente il quinquennio a ritroso rispetto alla comunicazione resa il 21 luglio 2022.
La palese fondatezza della domanda attorea determina la declaratoria di inesistenza del diritto del Ministero alla restituzione dell’indebito pensionistico e la condanna dell’amministrazione al rimborso delle somme trattenute, con interessi legali o, se superiori, rivalutazione monetaria. Il Collegio liquida le spese di lite in 4.000 euro, oltre accessori, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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