Inammissibile il conto giudiziale del consegnatario per i beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 61 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di un ente locale non è tenuto alla resa del conto giudiziale, perché il debito di custodia presuppone una gestione di cassa o di magazzino, incompatibile con la gestione immobiliare. Il conto relativo ai beni immobili ha natura amministrativa e non giudiziale e va dichiarato inammissibile in quella parte. Quanto ai beni mobili, il conto del consegnatario deve indicare, per ogni bene o categoria, le quantità e il valore iniziali e finali e la consistenza al 31 dicembre, così da risultare ricollegabile alle scritture della ragioneria. In difetto di tale compiutezza il conto è irregolare e gli atti vanno restituiti al giudice designato per l’istruttoria.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2021, dal responsabile dell’area tecnica di un comune, nella qualità di consegnatario dei beni mobili e immobili dell’ente. Il magistrato relatore per i conti, con relazione, ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto, prospettando questioni di ammissibilità relative sia ai beni immobili sia ai beni mobili.
Il comune si è costituito, condividendo i rilievi sull’inammissibilità dell’obbligo di resa del conto per gli immobili e chiedendo di epurare il conto dei beni mobili già destinati in uso alle articolazioni dell’ente, con dichiarazione di improcedibilità e concessione di un termine per un nuovo conto. Il procuratore regionale ha concluso per l’inammissibilità. All’udienza del 5 ottobre 2023 il giudizio è stato discusso e ritenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 44 del R.D. n. 1214 del 1934, che attribuisce alla Corte la giurisdizione contenziosa sui conti degli agenti incaricati di conservare e maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e dall’art. 74 del R.D. n. 2440 del 1923, che impone la resa del conto agli agenti che abbiano maneggio di denaro o debito di materia. Per “materia” si intendono i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, con esclusione dei beni immobili.
Il Collegio richiama poi l’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254 del 2002, che distingue i consegnatari in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia, e l’art. 12 del medesimo regolamento, che esclude i consegnatari per debito di vigilanza dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Ne deriva che solo i consegnatari per debito di custodia sono obbligati al conto giudiziale.
La Corte precisa i connotati delle due figure. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino. Il debito di vigilanza riguarda invece il soggetto che sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, tenuto al conto amministrativo. Sussiste custodia quando i beni non sono stati dati in uso a dipendenti o terzi, ma restano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato; ricorre vigilanza quando i beni, inventariati, siano stati messi in uso mediante consegna agli utilizzatori.
Applicando tali criteri, la Sezione esclude che il gestore di beni immobili sia titolare di un obbligo di custodia, perché il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, incompatibile con la gestione immobiliare. Il conto, in quella parte, ha natura amministrativa e non giudiziale ed è pertanto inammissibile.
Quanto ai beni mobili, la Corte richiama il documento di indirizzo delle Sezioni riunite e afferma che il conto del consegnatario deve muovere dallo stato dell’inventario, indicando per ogni bene o categoria le quantità e il valore all’inizio dell’anno, i carichi, i beni dati in uso e, per differenza, quelli acquistati e non ancora assegnati. La mancanza di riferimenti al valore iniziale e finale e alla consistenza al 31 dicembre impedisce la verifica sostanziale della gestione e il giudizio sulle responsabilità dell’agente. Il conto è dunque irregolare e gli atti sono restituiti al giudice designato per l’approfondimento sui beni mobili.
Nota della Redazione
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