Pensione privilegiata dipendenti enti locali e decadenza quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 178 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di pensione privilegiata ordinaria dei dipendenti degli enti locali è assoggettata al termine perentorio di decadenza decorrente dalla cessazione dal servizio, senza alcuna eccezione per il caso in cui l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio intervenga successivamente. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce presupposto del beneficio, ma non incide sul decorso del termine decadenziale, che la legge ricollega a un fatto oggettivo e verificabile: la cessazione del rapporto di impiego. Il tenore letterale della disciplina, non derogabile in via interpretativa, prevale sull’esigenza di tutela del lavoratore che non abbia potuto presentare tempestivamente l’istanza per causa a lui non imputabile.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente dell’amministrazione provinciale, aveva subito un infortunio sul lavoro in costanza di rapporto, con conseguente perdita della vista a un occhio. Collocato a riposo nel gennaio 2001, aveva ottenuto soltanto nel 2008 il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Su tale base aveva presentato nel giugno 2008 istanza di pensione privilegiata, respinta dall’INPDAP perché presentata oltre il termine ritenuto perentorio dalla data di cessazione dal servizio.

Il ricorso al giudice contabile contesta la legittimità del diniego, sostenendo che l’istanza non poteva essere presentata prima del riconoscimento della causa di servizio, da considerarsi presupposto necessario del beneficio. L’INPS resiste eccependo l’abrogazione dell’istituto per i dipendenti pubblici dal 06.12.2011 e, in ogni caso, la decadenza.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ricostruisce la disciplina applicabile ai dipendenti già iscritti alla Cassa Pensioni degli enti locali, rinvenendola nel r.d.l. n. 680/1938 e nella legge n. 274/1991. Il riconoscimento del trattamento privilegiato è regolato dall’art. 33, comma 2, r.d.l. n. 680/1938, integrato dall’art. 7 della legge n. 379/1955, che individua presupposti puntuali tanto sul nesso eziologico quanto sulla procedibilità della domanda.

La Corte richiama la lettera dell’art. 7, comma 2, legge n. 379/1955, ove si prevede che la pensione “deve essere richiesta entro tre anni dalla cessazione dal servizio”, e dell’art. 33, comma 2, r.d.l. n. 680/1938, che analogamente prescrive il termine perentorio di tre anni. Il collegio osserva poi che, rispetto alla pretesa, l’INPS eccepisce la decadenza di cui all’art. 14 della legge n. 274/1991, che fissa il termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Il giudice unico riconosce che il ricorrente è incorso nella decadenza, di carattere perentorio, che non prevede eccezioni per il caso di accertamento successivo del presupposto della dipendenza da causa di servizio. A sostegno richiama il tenore letterale della norma e la costante giurisprudenza della Corte: Sez. I App., sent. n. 289/2023; Sez. II App., sent. n. 2/2020; Sez. Calabria, sent. n. 177/2020.

Superata l’eccezione di decadenza in senso sfavorevole al ricorrente, il ricorso è dichiarato infondato e respinto. La Corte compensa le spese di lite per sussistenti apprezzabili motivi, senza esaminare ulteriormente le altre eccezioni dell’Istituto, tra cui quella relativa all’abrogazione dell’istituto e alla spettanza della maggiorazione del decimo in luogo del trattamento tabellare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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