Responsabilità contabile per sviamento di finanziamento garantito (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 88 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La percezione di un finanziamento garantito dallo Stato per un importo formalmente spettante, ma in concreto mai destinato alle finalità di sostegno e continuità dell’attività economica dichiarata, integra danno erariale risarcibile. Lo sviamento funzionale delle risorse pubbliche dal vincolo di destinazione costituisce pregiudizio autonomo e ulteriore rispetto alla quota indebitamente eccedente già oggetto di condanna. Non sussiste violazione del divieto di bis in idem, per la diversità del petitum e la natura reintegratoria, non afflittiva, del giudizio contabile. La condanna va contenuta nella misura richiesta, con compensazione integrale delle spese quando l’inerzia parziale della parte attrice nella precedente azione non debba tradursi in pregiudizio per il convenuto.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato il convenuto, titolare di una ditta individuale, chiedendo la condanna al risarcimento di 1.000 euro in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’uomo era già stato condannato con una precedente sentenza della stessa Sezione al risarcimento di 15.000 euro, per avere ottenuto con false dichiarazioni un finanziamento garantito dallo Stato ai sensi del d.l. 23/2020, il c.d. decreto liquidità, nella misura di 16.000 euro anziché dei soli 1.000 euro cui avrebbe avuto diritto.

La nuova azione riguarda la somma residua di 1.000 euro. Secondo la Procura, la consapevolezza e la volontarietà della condotta erano già accertate nel primo giudizio, mentre la mancata attivazione di qualsiasi attività imprenditoriale rendeva il finanziamento privo di utilità, configurando un danno per il mancato uso delle risorse agli scopi prestabiliti. Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha riaffermato in via preliminare la giurisdizione della Corte dei conti nei casi in cui soggetti privati percepiscano contributi pubblici, dichiarando la contumacia del convenuto per la regolarità delle notifiche effettuate.

Nel merito, la Corte ha escluso la violazione del divieto di bis in idem. Il primo giudizio aveva a oggetto la quota eccedente e manifestamente indebita del finanziamento; quello presente concerne la parte formalmente legittima ma di fatto distratta dalla sua funzione pubblicistica, con conseguente pregiudizio ulteriore per l’Amministrazione erogante. Il petitum risulta quindi autonomo. La natura del giudizio contabile è reintegratoria del patrimonio pubblico e non afflittiva, sicché il principio del ne bis in idem, tipico del diritto sanzionatorio, opera solo quando la nuova misura assuma carattere sostanzialmente penale: circostanza esclusa nella specie, anche per la modesta entità dell’importo.

Quanto agli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, la Corte ha ritenuto comprovati la piena consapevolezza e la volontarietà della condotta, l’intento fraudolento desumibile dalla presentazione della domanda e della documentazione, l’assenza di reale operatività dell’impresa e il nesso causale tra la percezione delle somme e il loro sviamento dalle finalità emergenziali. Il danno è stato qualificato come depauperamento delle risorse pubbliche sottratte all’interesse pubblico cui erano destinate; il rapporto di servizio è stato desunto dal legame funzionale tra il privato beneficiario e la finalità pubblica del finanziamento; l’elemento soggettivo è individuato nel dolo.

Sulle spese, la Corte ha richiamato i principi sul frazionamento del credito, ricordando che le Sezioni Unite n. 7299 del 19 marzo 2025 configurano il frazionamento abusivo quando i crediti derivano dal medesimo rapporto e da fatti costitutivi analoghi, con inutile dispendio processuale. Nella specie non ricorre un frazionamento abusivo, ma la Procura avrebbe potuto far valere unitariamente l’intero importo. Tale scelta processuale, pur ammissibile, non può tradursi in un onere per il convenuto: in applicazione del principio di correttezza e lealtà processuale, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese. La domanda è stata accolta, con condanna a 1.000 euro oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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