Responsabilità contabile per lavori di somma urgenza non a regola d’arte (Corte dei Conti Sez. III App. n. 202 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
I lavori di somma urgenza eseguiti in difformità dal progetto e dal provvedimento autorizzativo, con attestazioni contabili non corrispondenti al vero e con pagamento disposto in assenza del certificato di regolare esecuzione, integrano danno erariale e sono imputabili a titolo di dolo ai tecnici comunali che, per ruolo ed esperienza, ne avevano piena consapevolezza. La pendenza di un giudizio civile promosso dall’amministrazione danneggiata verso l’impresa appaltatrice non giustifica la sospensione del giudizio contabile, non sussistendo pregiudizialità in senso stretto tra le due azioni, che restano reciprocamente autonome. Nel giudizio di responsabilità amministrativa il criterio probatorio è quello del più probabile che non, con utilizzabilità degli elementi raccolti in altri plessi giurisdizionali.

Il Fatto

A seguito degli eventi calamitosi del gennaio 2010, il Comune di Taggia approvava interventi di somma urgenza, tra cui il ripristino delle condotte di sfioro a mare e la riparazione dei manufatti di presa presso uno stabilimento balneare. I lavori venivano affidati a un’impresa e, sulla base degli atti contabili, integralmente liquidati per oltre 153.000 euro. Un consulente tecnico incaricato dal Comune accertava poi gravi difformità rispetto al progetto e al provvedimento autorizzativo, consigliando lo smantellamento dell’opera.

La Procura contabile conveniva in giudizio due tecnici comunali, ritenuti responsabili a titolo di dolo di un danno complessivo di circa 164.000 euro. La Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, con sentenza n. 74 del 2021, li condannava in via solidale. Entrambi proponevano appello, chiedendo la riforma della pronuncia; l’appellante incidentale chiedeva, in via preliminare, la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del giudizio civile instaurato dal Comune verso l’impresa per il recupero delle somme.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta anzitutto la richiesta di sospensione necessaria per la pendenza del giudizio civile. Secondo la costante giurisprudenza contabile, la sospensione presuppone una pregiudizialità in senso stretto: occorre che la decisione dell’altra controversia sia vincolante con efficacia di giudicato e costituisca il necessario antecedente logico della causa pregiudicata. Non basta una mera connessione per effetti pratici o patrimoniali.

La Corte richiama le proprie Sezioni riunite (ord. n. 3 del 2018; ord. n. 22/2022/RCS; ord. n. 13 del 2019) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 14230 del 2020; n. 25040 del 2016), osservando come le azioni penale, civile, amministrativa e contabile siano del tutto autonome e perseguano finalità diverse. La concorrenza di più giudizi sui medesimi fatti è evenienza fisiologica.

Ne deriva che un eventuale introito conseguito in sede civile attiene al merito o alla fase esecutiva, e potrà semmai rilevare sotto il profilo del saldo tra quanto recuperato e quanto addebitato. Il motivo di sospensione è quindi respinto.

Quanto al regime probatorio, la Corte ribadisce che nel giudizio contabile non opera la regola dell’oltre il ragionevole dubbio, propria del processo penale, ma quella della preponderanza dell’più probabile che non (Cass. Sez. Un. n. 19129 del 2023). Le differenti nature dei valori tutelati — la libertà personale nel processo penale, il patrimonio in quello contabile — giustificano criteri distinti. Il giudice contabile può fondare il proprio convincimento su prove atipiche e su elementi raccolti in altri giudizi, ivi comprese le sommarie informazioni, senza violazione del diritto di difesa. Le istanze istruttorie del Tardio sono pertanto respinte.

Nel merito, le relazioni del consulente comprovano che i lavori non sono stati realizzati a regola d’arte e che l’opera è risultata inutile, se non pericolosa, rendendo la spesa sostenuta un danno erariale. La Corte esclude che lo stato di soggezione dedotto dal Tardio possa giustificare la condotta, esistendo strumenti di tutela contro ordini illegittimi del superiore. Anche la dedotta corresponsabilità del Comune è priva di fondamento: spettava al responsabile non disporre il pagamento nel dubbio sulla corretta esecuzione. La gravissima superficialità e la noncuranza nelle attestazioni, con pagamento disposto in assenza del certificato di regolare esecuzione, connotano quali dolose le condotte di entrambi. Gli appelli sono respinti e la sentenza di primo grado integralmente confermata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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