Inconfigurabilità dell’obbligo di resa del conto per beni non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 144 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale per i beni mobili o le materie che non formano oggetto di un debito di custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). Il conto del consegnatario, pur ricalcando il modello contabile allegato al D.P.R. n. 194/1996, non può essere imposto quando manca il presupposto sostanziale della custodia. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio contabile e la restituzione degli atti all’ente locale, con pronuncia in rito che esclude la regolazione delle spese.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto giudiziale reso da un agente contabile, qualificato come consegnatario di beni di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2021 e depositato nel giugno 2022. Il conto, formato secondo lo schema del Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, viene sottoposto al giudizio della Sezione giurisdizionale regionale.

La gestione oggetto del rendiconto non concerne beni mobili o materie per i quali sussista un debito di custodia in capo all’agente. È questa la ragione per cui la questione approda davanti al giudice contabile e il Pubblico Ministero conclude per la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario, prospetto che ricalca il modello contabile allegato al D.P.R. n. 194/1996. La qualificazione formale del documento, tuttavia, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa.

La Corte rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. Manca, dunque, il presupposto sostanziale che giustifica l’obbligo di rendicontazione.

Su questo punto la Sezione dichiara di aderire alla pacifica giurisprudenza contabile, richiamando numerosi precedenti: la stessa Sezione (n. 217/2018), la Sezione Abruzzo (nn. 89 e 102/2015), la Sezione Toscana (nn. 60 e 61/2016), la Sezione Friuli-Venezia Giulia (n. 17/2014) e la Sezione Calabria (n. 323/2013). Tali pronunce escludono in modo costante che, con riguardo ai beni suddetti, sia configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.

Da questa premessa discende l’improcedibilità del giudizio. La Corte non entra nel merito della gestione contabile, ma si arresta sul piano processuale, rilevando l’assenza del titolo che legittima la richiesta di rendiconto.

Alla declaratoria di improcedibilità consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia è resa in rito e, pertanto, nulla è disposto per le spese. Il Collegio dispone infine, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, l’annotazione e l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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