Giurisdizione della Corte dei conti sull’accertamento della causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 6 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, in considerazione del carattere esclusivo della sua cognizione in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato, la domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, anche quando proposta in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, senza che rilevi la permanenza in servizio del ricorrente. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio, con conseguente autonoma lesività del diniego. Nel giudizio pensionistico, strutturato come rimedio di tipo impugnatorio, l’oggetto non è la legittimità dell’atto ma l’accertamento del diritto (impugnazione-merito), sicché il giudice sindaca il rapporto e non il mero atto.

Il Fatto

Un ex militare dell’Esercito ha chiesto, con più istanze, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità e la concessione dell’equo indennizzo. Le Commissioni mediche ospedaliere avevano riscontrato le patologie; il Comitato di Verifica per le cause di servizio le aveva considerate non dipendenti da ragioni di servizio e il Ministero della Difesa, con proprio decreto, aveva recepito quel parere, rigettando la domanda di equo indennizzo.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità residue, chiedendo in via subordinata una consulenza tecnica d’ufficio. Il Ministero della Difesa ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione, la carenza di interesse per impugnazione di atti endoprocedimentali, la carenza di legittimazione passiva e ha chiesto l’integrazione del contraddittorio verso altri soggetti.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha preliminarmente riqualificato l’oggetto del giudizio. Il ricorrente non contesta il rigetto dell’equo indennizzo, ma mira a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del futuro diritto alla pensione privilegiata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la giurisdizione contabile comprende non solo la domanda di accertamento della causa di servizio in funzione del trattamento di privilegio, ma anche la domanda di mero accertamento della dipendenza dell’infermità da ragioni di servizio.

La fonte normativa del principio è stata individuata nell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, rubricato “Unicità di accertamento”, che qualifica il riconoscimento come accertamento definitivo anche in caso di successiva richiesta di equo indennizzo o di pensione privilegiata. Da ciò la Corte ha desunto l’autonoma lesività del diniego impugnato e la duplice funzione del riconoscimento stesso.

È stata respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Il giudizio pensionistico, pur strutturato in forma impugnatoria, non ha a oggetto la legittimità del provvedimento amministrativo, ma l’accertamento del diritto: il potere del giudice si spinge a sindacare il rapporto giuridico anziché il mero atto. È stata parimenti riconosciuta la legittimazione passiva del Ministero della Difesa, che con il proprio decreto ha inciso con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario.

La Corte ha poi ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che attraverso la Commissione medica di Verifica ha espresso un giudizio medico-legale recepito nella decisione finale, e dell’Inps, che assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo. Ritenuta la controversia di natura squisitamente medico-legale, ha disposto parere all’Unità operativa complessa di medicina valutativa legale e assicurativa dell’Asl Salerno, con assegnazione dei termini per la relazione, le controdeduzioni e il deposito dell’elaborato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *