Coefficiente di rendimento 2,44% e riliquidazione pensionistica dal 2022 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 89 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il coefficiente annuo di rendimento del 2,44 per cento, previsto dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 per il calcolo della quota retributiva della pensione con il sistema misto, si applica al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, e quindi anche al Corpo di polizia penitenziaria, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. La disposizione ha natura innovativa e non di interpretazione autentica. I suoi effetti non retroagiscono ai ratei anteriori: la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, senza arretrati per il periodo precedente. Le differenze sui ratei maturati da tale data vanno maggiorate di interessi di legge e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
L’appellante, già assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in quiescenza, aveva maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità di servizio utile inferiore a diciotto anni. L’INPS aveva liquidato la quota retributiva della pensione con il sistema misto applicando l’aliquota del 35 per cento di cui all’art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. Il lavoratore chiedeva invece l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento prevista dall’art. 54 del medesimo testo unico.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sentenza n. 58/2021, aveva rigettato il ricorso. L’interessato ha proposto appello deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e sostenendo la portata retroattiva dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021. L’INPS ha resistito, richiamando l’orientamento contabile consolidato e la natura innovativa della norma sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’applicazione del coefficiente di rendimento dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 al personale della polizia penitenziaria cessato dal servizio con un’anzianità inferiore ai diciotto anni al 31 dicembre 1995. Il calcolo avviene con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995.
La giurisprudenza contabile maggioritaria ha costantemente escluso l’applicabilità diretta dell’art. 54 al Corpo di polizia penitenziaria. La legge n. 395/1990 ha qualificato il Corpo come forza di polizia e destinatario, in quanto compatibili, delle norme relative agli impiegati civili dello Stato. A ciò si aggiunge il rinvio del d.lgs. n. 443/1992 al solo art. 52 del testo unico, nonché il regime dell’art. 6 della legge n. 1543/1963, rimasto applicabile anche dopo la smilitarizzazione.
Le Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM hanno enunciato il principio del calcolo della quota retributiva tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile, ma con riferimento al solo personale militare.
Nelle more del giudizio è entrato in vigore l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, che estende il coefficiente al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile. La Corte ne riconosce la finalità perequativa, volta a colmare la disparità creatasi per effetto delle pronunce delle Sezioni riunite. La norma, tuttavia, non ha carattere di interpretazione autentica, ma innovativo.
Da qui la c.d. retroattività temperata: la disposizione trova applicazione anche per i trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore, ma con effetti limitati ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022. Tale lettura è coerente con la copertura finanziaria, calcolata includendo il personale cessato entro il 2021, e con la pronuncia della Corte cost. n. 33/2023, che ha precisato come la riliquidazione operi solo dal rateo di gennaio 2022.
Il Collegio, assorbita ogni altra questione, accoglie parzialmente l’appello e riconosce il diritto alla riliquidazione con il coefficiente del 2,44 per cento, senza arretrati anteriori al 1° gennaio 2022. Sui ratei arretrati spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese di lite sono compensate per la reciproca soccombenza e il mutamento del quadro normativo.
Nota della Redazione
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