Imposta di soggiorno non riversata e giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 85 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sul gestore di struttura ricettiva che ometta di riversare al Comune l’imposta di soggiorno riscossa. I regolamenti comunali affidano all’albergatore attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente locale: tra il gestore e il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, distinto da quello tributario sebbene ad esso funzionalizzato. Il gestore riveste una posizione di garanzia qualificata, con la conseguenza che la prova della condotta causativa di danno è raggiunta quando risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione. Il legale rappresentante pro tempore risponde in solido del danno da mancata entrata tributaria cagionato all’ente locale.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio una società che gestiva una struttura ricettiva e la sua rappresentante legale pro tempore, per il mancato riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno incassata e riferita al terzo trimestre del 2020.
Il procedimento trae origine da una segnalazione del Comune. In assenza della dichiarazione trimestrale, l’ente ha accertato l’imposta mediante i dati trasmessi dal gestore al Ministero dell’interno ed emesso un accertamento esecutivo. Alla rateizzazione accordata il gestore ha fatto seguito con il pagamento della sola prima rata. L’importo non riversato è stato quantificato dall’ente in 1.453,86 euro, al netto di sanzioni, spese e interessi. I convenuti, non costituiti, non hanno depositato deduzioni né chiesto l’audizione personale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente la regolarità del contraddittorio, in ragione della regolarità delle notifiche dell’atto di citazione, eseguite alla società mediante PEC e alla rappresentante legale a mani proprie, e la contumacia dei convenuti.
Sulla giurisdizione, la Sezione conferma l’orientamento consolidato che riconosce la competenza del Giudice contabile sull’albergatore tenuto a versare l’imposta di soggiorno, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, che ha qualificato il gestore delle strutture ricettive alberghiere quale responsabile dell’imposta. La Corte richiama la propria giurisprudenza di sezione e la posizione consolidata delle Sezioni d’appello.
Nel merito, la domanda è accolta. I convenuti devono rispondere per avere riversato solo parzialmente l’imposta relativa al terzo trimestre 2020, in violazione del regolamento comunale che disciplina la corresponsione del tributo da parte dei gestori e il successivo riversamento. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che i regolamenti comunali affidano al gestore attività obbligatorie e funzionali alla potestà impositiva dell’ente locale, instaurando tra il soggetto e il Comune un rapporto di servizio pubblico con compiti contabili, avulso da quello tributario sebbene ad esso funzionalizzato.
Il contabile riveste una posizione di garanzia qualificata: la prova della condotta causativa di danno è raggiunta quando risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione. I convenuti, contumaci, non hanno fornito la prova liberatoria del riversamento contestato. Il comportamento è caratterizzato dall’elemento psicologico del dolo, inteso come intenzionalità della violazione dell’obbligo di riversamento.
La quantificazione operata dalla Procura è corretta: dalla documentazione in atti risulta che l’importo tiene conto solo dell’imposta non riversata, e non di ulteriori pretese dell’ente locale quali interessi e sanzioni. I convenuti sono condannati in solido al pagamento della somma, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali fino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, in forza dell’art. 31 del codice della giustizia contabile, che ne fa conseguenza accessoria della soccombenza.
Nota della Redazione
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