Contributi figurativi per attività convenzionata esclusi in assenza di norma espressa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 70 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
I contributi figurativi, che il legislatore riconosce ai soli fini pensionistici in ipotesi tassative, costituiscono una deroga al sistema della contribuzione e richiedono pertanto una norma espressa che li preveda. Al di fuori di tale previsione non è ammissibile il riconoscimento per via analogica. Il giudice contabile non può inoltre accertare incidentalmente la natura subordinata di un rapporto di lavoro convenzionato, poiché la relativa questione appartiene alla giurisdizione del giudice del lavoro.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un comune dal 1° dicembre 1988 con qualifica dirigenziale, aveva chiesto all’INPS il riconoscimento dei contributi figurativi per il periodo di attività svolta in qualità di convenzionato ai sensi dell’art. 60 della legge n. 219/1981, ai soli fini del diritto alla pensione e per accedere alla pensione quota 100 ex art. 14 d.l. n. 4/2019.

L’INPS aveva respinto la domanda con provvedimento del 1° dicembre 2020. Il ricorrente aveva formulato istanza anche al comune, datore di lavoro, senza ottenere riscontro. Ha quindi adito la Corte dei conti per l’annullamento del diniego e per il riconoscimento del diritto ai contributi figurativi, deducendo di avere svolto, oltre ai compiti previsti dalla convenzione, anche attività ordinaria dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto la contumacia del comune, non costituitosi, rilevando che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione era stata regolarmente eseguita a mezzo pec.

Nel merito, il collegio interpreta la domanda come volta al previo riconoscimento e alla successiva ricongiunzione dei contributi figurativi presso la gestione INPS. Esamina quindi le due argomentazioni del ricorrente: la possibilità di riconoscere i contributi senza versamento di oneri, e lo svolgimento concreto di attività ordinaria dell’ente.

Quanto al primo profilo, la Corte osserva che il riconoscimento dei contributi figurativi è sempre previsto da una norma espressa, trattandosi di deroga al sistema contributivo, e ricorre in ipotesi tassative come l’indennità di disoccupazione, la mobilità e la cassa integrazione guadagni. Il richiamo del ricorrente ai lavoratori socialmente utili non è pertinente, poiché in quel caso operava la specifica previsione dell’art. 8, comma 19, d.lgs. n. 368/1997, non estensibile analogicamente.

La Corte richiama la propria sentenza n. 896/2022, che ha escluso la riconoscibilità dei contributi figurativi in assenza di una simmetrica disposizione abilitante. Ribadisce che, in mancanza di norma espressa, il diniego opposto dall’INPS non è censurabile.

Sul secondo profilo, il collegio rileva che l’attività lavorativa trovava la propria disciplina nella legge n. 219/1981 e nella convenzione sottoscritta. Il riconoscimento della tipologia e della configurazione giuridica dell’attività, e in particolare della sua natura subordinata, presuppone un accertamento che appartiene alla giurisdizione del giudice del lavoro. Solo previo riconoscimento da parte del datore di lavoro o del giudice del lavoro potrebbe decidersi sul diritto ai contributi. Il ricorso è pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in € 400 in favore dell’INPS, nulla per il comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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