Errore scusabile dell’agente contabile e discarico del conto titoli azionari (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 11 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’agente contabile che abbia redatto il conto delle partecipazioni applicando il criterio del valore nominale, anziché il metodo del patrimonio netto prescritto dal punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118 del 2011, incorre in una irregolarità del conto. Tale irregolarità, tuttavia, non comporta addebito di responsabilità quando l’agente abbia fatto affidamento incolpevole sulla prassi applicativa consolidata e il criterio corretto sia divenuto giuridicamente certo solo per effetto di un overruling giurisprudenziale successivo. La novità assoluta della questione e l’errore scusabile integrano le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dal Conto Giudiziale n. 104043 relativo alla gestione dei titoli azionari reso dall’agente contabile del Comune di Piacenza per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, depositato l’11/06/2019. Il Magistrato relatore, esaminato il conto, ha proposto la declaratoria di irregolarità, rilevando che il consegnatario, all’epoca sindaco dell’ente, aveva indicato il valore delle partecipazioni secondo il criterio del valore nominale anziché quello del patrimonio netto.

Fissata l’udienza con decreto presidenziale, la Procura Regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto, mentre l’agente contabile ha chiesto la dichiarazione di regolarità. All’udienza le parti hanno reiterato le rispettive conclusioni, così pervenendo alla decisione della Sezione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016), che disciplina la relazione del giudice designato e, in caso di assenza del pareggio o di irregolarità del conto, la fissazione dell’udienza di discussione. Nel merito, la Corte ritiene che l’utilizzo del criterio del valore nominale integri un errore di compilazione del conto, perché il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118 del 2011 impone la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, n. 4, cod. civ..

La Sezione richiama il proprio precedente orientamento espresso in altra Sezione giurisdizionale regionale, secondo cui il metodo del valore nominale non coglie le variazioni in aumento o in diminuzione del valore della partecipazione, a differenza del metodo del patrimonio netto. Su questa base, l’irregolarità del conto risulta accertata.

Il nucleo argomentativo si sposta poi sull’affidamento dell’agente. Il conto è anteriore all’affermarsi del formante giurisprudenziale che ha imposto il criterio del patrimonio netto, avviato nel 2022. Fino ad allora le amministrazioni avevano riposto affidamento sulla prassi che consentiva l’indicazione del valore nominale. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sull’overruling: Cass. Sez. L n. 552 del 14.01.2021 e, in particolare, Sezioni Unite n. 15144 dell’11.07.2011, secondo cui il mutamento interpretativo connotato da imprevedibilità impone di salvaguardare la parte che abbia confidato incolpevolmente nel consolidato orientamento precedente, non essendo precluso il diritto di azione e di difesa.

Da tali premesse la Sezione trae la conseguenza che l’operato dell’agente, sebbene irregolare, è connotato da errore scusabile, perché solo dal 2022 con le prime decisioni della Corte e dal settembre 2023 con l’integrazione della Circolare della Sezione si è avuta la giuridica certezza del criterio del patrimonio netto. Il conto è pertanto dichiarato irregolare, ma con discarico e senza addebito di responsabilità.

Quanto alle spese, la Corte applica l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 13 del d.l. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018. L’assoluta novità della questione e l’erroneità scusabile del comportamento dell’agente integrano le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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