Indennità di tutela e vigilanza esclusa dalla base pensionabile regionale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 57 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali della Regione Siciliana, la base pensionabile è costituita dalle retribuzioni percepite nell’ultimo quinquennio e comprende esclusivamente gli elementi retributivi connotati dai requisiti di fissità, continuità e permanente corrispettività, secondo la nozione desumibile dagli artt. 4 e 31 della legge regionale n. 2 del 1962. Il d.P.Reg. n. 26 del 1999, prima, e il contratto collettivo 2016-2018, poi, non hanno modificato tale nozione. L’indennità di tutela e vigilanza prevista dall’allegato “M” e, in seguito, dall’allegato “F”, legata alla partecipazione ai piani di lavoro e alla connessa produttività nonché gravante su un Fondo destinato ai trattamenti accessori, difetta di tali requisiti e non può essere computata nella media retributiva utile ai fini della quota retributiva e del tetto massimo pensionabile.

Il Fatto

Gli appellanti, dipendenti del Corpo forestale della Regione Siciliana collocati in quiescenza tra il 2015 e il 2020, hanno chiesto la rideterminazione dei trattamenti pensionistici in godimento. Sostenevano che l’indennità di tutela e vigilanza, percepita in misura fissa di euro 811,00 e in modo continuativo per lo svolgimento di mansioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, dovesse essere computata nella media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, ai fini della determinazione della quota retributiva, del tetto massimo pensionabile e del quantum definitivo della pensione.

Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 39 del 2024, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, aveva rigettato il ricorso e compensato le spese. Gli appellanti hanno impugnato la decisione, reiterando le conclusioni del ricorso introduttivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione di appello ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell’articolo 190, comma 2, del codice di giustizia contabile, rilevando che gli appellanti hanno formulato, sia pure al limite, specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di prime cure.

Nel merito, la Corte ha ribadito il proprio orientamento: i commi 5 e 6 dell’articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2015, modificando gli artt. 51 e 52 della legge regionale n. 9 del 2015, non hanno inteso inserire nella base pensionabile gli emolumenti accessori introdotti dalla contrattazione collettiva, privi dei requisiti di fissità e continuità. La base pensionabile resta desumibile dagli artt. 4 e 31 della legge regionale n. 2 del 1962, richiamati dall’art. 20 della legge regionale n. 21 del 2003 e, a cascata, dagli artt. 51 e 52 della legge regionale n. 9 del 2015. La disciplina pensionistica ricade nella potestà legislativa concorrente regionale, ex art. 17, lettera f), dello Statuto, con la conseguenza che alla contrattazione collettiva è rimessa solo la regolamentazione economica e giuridica del rapporto di lavoro, non la pensionabilità degli emolumenti.

La Corte ha quindi escluso la pertinenza del richiamo all’ordinanza n. 14242 della Corte di cassazione, relativa al trattamento di fine rapporto, ove la disciplina di riferimento, segnatamente l’articolo 2120, comma 2, cod. civ., è diversa da quella del rapporto pensionistico regionale.

Quanto all’indennità oggetto di causa, introdotta dall’articolo 91, comma 8, del d.P.Reg. n. 26 del 1999 per remunerare la partecipazione al piano di lavoro e confermata dall’allegato “F” del contratto collettivo 2016-2018, la Corte ha condiviso le conclusioni del primo giudice. L’emolumento è legato a obiettivi ulteriori rispetto alla normale attività, è commisurato all’effettiva presenza in servizio e grava su un Fondo destinato ai trattamenti accessori, tanto da essere erogato mediante stanziamento sul capitolo di spesa non obbligatoria.

La Corte ha infine giudicato non conferenti la sentenza n. 39/2017/QM delle Sezioni riunite, relativa a una diversa indennità di incentivazione, e la sentenza n. 238 del 2018, in materia di indennità di difesa e consulenza legale, non legata alla partecipazione ai piani di lavoro. L’appello è stato dunque rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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