Polizia penitenziaria: aliquota 2,445% solo dai ratei dal 2022 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 97 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il personale della Polizia penitenziaria, anche se assunto prima della novella di cui alla legge n. 395/1990, è a ordinamento civile e non è assimilabile al personale militare ai fini dell’aliquota pensionistica del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Il comma 101 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 estende però l’applicazione di tale articolo al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile che, alla data del 31 dicembre 1995, abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. La novella opera esclusivamente per i ratei spettanti dal 1° gennaio 2022, a prescindere dalla decorrenza della pensione, e tale limitazione temporale è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta con la sentenza n. 33/2023.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della Polizia penitenziaria collocato in quiescenza dal 12 settembre 2017, ha contestato il calcolo delle quote A e B della propria pensione, effettuato applicando l’aliquota complessiva del 35% prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 anziché quella del 44% di cui all’art. 54 del medesimo d.P.R., che egli riteneva applicabile per assimilazione al personale militare.
Dopo la riliquidazione operata dall’INPS nell’agosto 2022, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e ha emendato la domanda, invocando l’aliquota annua del 2,44% in relazione all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995. L’INPS, costituitosi, ha sostenuto che la riliquidazione in melius era stata effettuata in virtù del comma 101 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, ma con decorrenza dal solo 1° gennaio 2022.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui il personale della Polizia penitenziaria è a ordinamento civile, con conseguente impossibilità di assimilarlo ai militari per l’applicazione dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Sul punto richiama la Terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 574/2021. La domanda originaria, fondata su tale assimilazione, non sarebbe dunque meritevole di accoglimento.
Il quadro cambia per effetto del comma 101 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, che estende l’applicazione dell’art. 54 al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturati, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto.
La Corte precisa però la portata temporale della novella: entrata in vigore il 1° gennaio 2022, essa riguarda esclusivamente i ratei spettanti da quella data in avanti, a prescindere dalla pregressa decorrenza della pensione. Tale limitazione è stata reputata costituzionalmente legittima dalla Consulta con la sentenza n. 33/2023.
Poiché il ricorrente vantava un’anzianità di quindici anni e tre mesi al 31 dicembre 1995, la domanda risulta fondata solo per i ratei maturati dal 1° gennaio 2022, all’aliquota del 2,445%, con la stessa decorrenza con cui l’INPS vi ha bonariamente aderito. La Corte richiama sul punto la Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 76/2023. Per il periodo antecedente al 1° gennaio 2022 la domanda va invece rigettata.
La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. Nel dispositivo la Corte dichiara cessata la materia del contendere quanto all’aliquota annua del 2,445% e ai conseguenti arretrati, rigetta nel resto la domanda e compensa le spese.
Nota della Redazione
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