Titoli azionari degli enti locali e qualifica di agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 19 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto aventi ad oggetto titoli azionari e partecipativi degli enti locali, la qualità di agente contabile non spetta a chi ha la mera disponibilità materiale dei titoli, bensì al soggetto che, in proprio o per delega, esercita le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, disponendone così della disponibilità giuridica. Tale qualifica va individuata nel legale rappresentante dell’ente o nel soggetto dallo stesso delegato, ai sensi dell’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016. Ove il soggetto che ha depositato il conto non sia inquadrabile in tale categoria, difetta la legittimazione e l’azione è improcedibile, restando assorbita ogni altra questione di rito e di merito.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto del consegnatario dei titoli azionari di un Comune per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020. Il Magistrato relatore, con la relazione istruttoria, aveva concluso per la irregolarità del conto: la documentazione richiesta non era stata trasmessa; le partecipazioni erano state esposte al valore nominale anziché secondo il criterio del patrimonio netto; mancava corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni del conto e quello dello stato patrimoniale del rendiconto.
La Procura regionale, con memoria tempestiva, ha concordato con i rilievi e ha eccepito il difetto della qualità di agente contabile in capo al soggetto che aveva depositato il conto, chiedendone la declaratoria di improcedibilità. L’agente contabile ha depositato memoria difensiva, deducendo la buona fede, il ritardo dell’amministrazione nel riscontro istruttorio e l’adesione alla “visione tradizionale” della rappresentazione al valore nominale, chiedendo il discarico.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174 del 2016): quando il conto non chiuda in pareggio o risulti irregolare, il Presidente fissa con decreto l’udienza di discussione. Richiama poi il consolidato indirizzo per cui i titoli azionari e partecipativi, anche dematerializzati, rientrano tra i beni mobili dello Stato per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827 del 1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 d.lgs. n. 267 del 2000.
Segue l’ordo quaestionum del codice e scrutinò per prima l’eccezione di improcedibilità, che ritiene fondata. Con riferimento ai valori mobiliari, la qualità di agente contabile spetta al legale rappresentante dell’ente, che esercita i relativi diritti; diversamente dai beni materiali, la titolarità e la gestione di quelli immateriali non possono che spettare al legale rappresentante. Il dato normativo è offerto dall’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti del socio di enti locali sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Rileva, dunque, non chi ha la materiale disponibilità del titolo, bensì chi esercita le funzioni concernenti i diritti di azionista, vantando la disponibilità giuridica degli strumenti partecipativi. La Corte richiama il proprio indirizzo (Sez. Umbria n. 86/1999; Sez. Veneto n. 99/2019; Sez. Veneto n. 122/2017; Sez. Molise n. 64/2017; Sez. Toscana n. 127/2020; Sez. Toscana n. 56/2023), secondo cui assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni titolare, anche per delega, del potere di esercitare i diritti di azionista, svolgendo un’attività di gestione e non di mera detenzione.
Mancando agli atti elementi per inquadrare il soggetto che ha depositato il conto in una delle categorie dell’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, non vi è spazio per considerare il giudizio di conto procedibile. L’azione è pertanto dichiarata improcedibile, in sintonia con l’indirizzo della Sezione (sent. n. 120/2023), e ogni altra questione resta assorbita. La Corte sottolinea il censurabile disguido organizzativo che ha determinato il gravissimo ritardo dell’amministrazione nel riscontrare la richiesta istruttoria. Le spese di giudizio sono compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174 del 2016, anche in applicazione dell’orientamento della Corte cost. n. 77 del 07.03.2018.
Nota della Redazione
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