Assenza di colpa grave dei dirigenti per contratti flessibili seriali (Corte dei Conti Sez. I App. n. 134 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, la mera illegittimità degli atti non può generare alcun automatismo con i riflessi erariali delle condotte dei soggetti che hanno concorso alla loro adozione. L’abusiva reiterazione di contratti di lavoro flessibile, pur idonea a fondare la pretesa risarcitoria del c.d. danno comunitario ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, non integra di per sé l’elemento soggettivo della colpa grave in capo al dirigente che ha sottoscritto i contratti, laddove la condotta si sia inserita in un contesto normativo e programmatorio di particolare complessità e non risulti una palese o grossolana violazione delle regole di prudenza, perizia e diligenza. La valutazione della colpa grave va condotta secondo un giudizio ex ante, considerando il grado di chiarezza e precisione delle norme violate, come specificato dall’art. 1 l. n. 1/2026.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio due dirigenti della Provincia, imputando loro di aver generato un danno erariale indiretto, quantificato in complessivi € 13.074,89, per effetto della soccombenza dell’Amministrazione nel giudizio civile promosso da un lavoratore. Questi aveva visto riconosciuto il diritto al risarcimento per l’illegittima instaurazione di rapporti di lavoro flessibili, dapprima tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa e poi mediante un contratto a termine.
La sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo insussistente il requisito della colpa grave. La Procura regionale proponeva appello, contestando la valutazione del primo giudice e prospettando la responsabilità dei dirigenti per omessa vigilanza sulle reali modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative e per non aver verificato i presupposti legittimanti il ricorso al tempo determinato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato le eccezioni di inammissibilità dell’appello, rilevando plurime anomalie strutturali dell’atto di gravame, sia per la parziale mutazione della causa petendi sia per l’incoerenza delle conclusioni, che chiedevano la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 199 c.g.c. pur in presenza di un giudizio esitato nel merito. Ciononostante, richiamando il principio dell’interpretazione utile degli atti processuali, la Corte ha ritenuto l’impugnazione idonea a introdurre la cognizione del merito, valutando che gli appellati avevano potuto apprestare compiute difese.
Nel merito, la Corte ha osservato come l’azione erariale fosse stata impostata sulla parcellizzazione delle singole condotte dirigenziali, laddove il danno era stato riconosciuto in sede civile solo considerando unitariamente la sequenza dei contratti. Con riferimento alla posizione della dirigente, la Corte ha ricostruito il peculiare contesto operativo: le assunzioni a progetto si inserivano nell’attuazione del Programma Operativo Regionale Abruzzo 2000/2006, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, e seguivano specifiche delibere di programmazione dell’Ente. La serialità dei contratti non è risultata riconducibile a una condotta gravemente colposa, atteso che la dirigente aveva operato in coerenza con gli atti di indirizzo.
Quanto alla posizione dell’altro dirigente, la Corte ha escluso che l’accertamento sulla reale qualificabilità delle pregresse collaborazioni potesse costituire un suo obbligo, trattandosi di verifica esulante dalle sue competenze e di dubbia eseguibilità. L’assunzione a termine si inscriveva nel percorso di stabilizzazione del personale precario delineato dalle l. n. 296/2006 e l. n. 244/2007, poi rimodulato dal d.l. n. 78/2010: un quadro normativo complesso che attenuava il rimprovero di colpa.
La Corte ha infine valorizzato la non linearità della disciplina vigente all’epoca dei fatti e la circostanza che la quantificazione del danno fosse emersa solo all’esito di un iter contenzioso articolato in quattro gradi di giudizio. Ha quindi concluso per l’insussistenza della colpa grave, anche alla luce della nozione specificata dall’art. 1 l. n. 1/2026, che richiede la violazione manifesta di norme chiare e precise, e ha rigettato l’appello, confermando la sentenza impugnata e ponendo le spese a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
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Nota della Redazione
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