Cessazione materia del contendere esclusa se pretesa insussistente al deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 185 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che la situazione di contestazione sia venuta meno per effetto di un fatto sopravvenuto al deposito del ricorso. Non può essere dichiarata quando la pretesa fatta valere in giudizio non era già sussistente al momento del deposito, perché in tal caso difetta il presupposto stesso dell’accertamento richiesto. Il giudice deve quindi respingere il ricorso, con compensazione delle spese se il contenzioso sarebbe stato evitato da una più chiara informazione resa dall’Istituto previdenziale al pensionato a seguito della diffida.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato e in quiescenza dal 1.10.2022, è titolare di pensione calcolata con il sistema misto, avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva di anni 14 e mesi 5. Ritenendo che l’INPS avesse applicato l’aliquota di cui all’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, invece dell’art. 54 dello stesso testo unico, ha diffidato l’Istituto per ottenere il ricalcolo, senza esito positivo.
Con ricorso depositato il 10.5.2024 ha chiesto la riliquidazione del trattamento con applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota del 2,44%, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, arretrati, interessi e rivalutazione. In data 3.10.2024 ha depositato memoria con cui ha riconosciuto che l’aliquota applicata dall’INPS è corretta, essendo mancata nel Modello 5007 l’annotazione sull’applicazione del 2,44%, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L’INPS ha resistito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La questione decisa è di natura essenzialmente processuale: se la cessazione della materia del contendere possa essere dichiarata quando la ragione dell’attore cade per una riconsiderazione della propria pretesa, e non per un fatto estintivo intervenuto nel corso del giudizio.
La Corte rileva dalla documentazione che l’INPS ha calcolato la pensione applicando l’aliquota del 2,44%. Il ricorrente, dopo il deposito del ricorso, ha ammesso la correttezza di tale calcolo. Il giudizio, tuttavia, non può essere estinto per cessazione della materia del contendere, perché la materia del contendere non è venuta meno in corso di giudizio: non era già sussistente al momento del deposito del ricorso.
Il principio è netto: la cessazione presuppone una controversia effettivamente insorta e poi superata da un evento successivo. Qui il superamento è solo apparente, perché la pretesa era priva di fondamento fin dall’origine, come riconosciuto dalla stessa parte. Manca, dunque, il presupposto logico dell’accertamento richiesto.
Accertata la correttezza del calcolo fin dall’inizio, il ricorso è respinto. Le spese sono compensate: se l’INPS avesse fornito i necessari chiarimenti al pensionato dopo la diffida, il contenzioso sarebbe stato evitato.
Nota della Redazione
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