Improcedibile il giudizio di conto per difetto della qualifica di agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 18 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto avente ad oggetto titoli azionari e partecipativi di un ente locale, la qualifica di agente contabile non spetta a chi detiene materialmente i titoli, ma al soggetto che esercita le funzioni concernenti i diritti di azionista, avendone la disponibilità giuridica. Tale soggetto va individuato nel legale rappresentante dell’ente, o nel suo delegato, ai sensi dell’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. Ove manchino gli elementi per ricondurre chi ha depositato il conto a una delle categorie legittimate, difetta la qualità di agente contabile e l’azione è improcedibile. L’accertamento di tale questione pregiudiziale assorbe ogni altra doglianza nel rito e nel merito.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dalla relazione con cui il Magistrato relatore ha esaminato il conto giudiziale reso, per il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2019, dal consegnatario dei titoli azionari di un Comune di rilevanti dimensioni. La documentazione indispensabile richiesta con nota istruttoria non era stata trasmessa nei termini, essendo il riscontro dell’ente pervenuto soltanto in data 5 ottobre 2023.

La Procura regionale, con memoria tempestiva, ha concordato con i rilievi istruttori ed ha eccepito il difetto della qualità di agente contabile in capo al soggetto che aveva depositato il conto, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità. Il difensore dell’agente ha invocato la buona fede del proprio assistito, richiamando l’adesione alla c.d. visione tradizionale nella rappresentazione dei titoli al valore nominale e chiedendo il discarico.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c., che disciplina il giudizio di conto e la fissazione dell’udienza in caso di irregolarità rilevata dal relatore. Preliminarmente, richiamando il consolidato indirizzo della giurisprudenza contabile, afferma che i titoli azionari e partecipativi, anche dematerializzati, rientrano tra i beni mobili per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 d.lgs. n. 267/2000.

Passando all’eccezione di improcedibilità, il Collegio la ritiene fondata. Con riferimento ai valori mobiliari, la qualità di agente contabile spetta al legale rappresentante dell’ente, che esercita i relativi diritti; il riferimento normativo è l’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, secondo cui i diritti del socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.

Rileva, dunque, non chi ha la materiale disponibilità del titolo, bensì chi esercita le funzioni concernenti i diritti di azionista, vantando rispetto agli strumenti partecipativi la disponibilità giuridica. La Corte richiama un rilevante indirizzo, che individua il contabile di diritto nel soggetto incaricato dall’ente di esercitare tali funzioni, ovvero il contabile di fatto in chi in concreto le abbia svolte (Sez. Umbria n. 86/1999; Sez. Veneto n. 99/2019; Sez. Molise n. 64/2017; Sez. Toscana n. 56/2023).

Mancando agli atti elementi per ricondurre il soggetto che ha depositato il conto alle categorie contemplate dall’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, non vi è spazio per considerare procedibile il giudizio. In accoglimento dell’eccezione, l’azione è dichiarata improcedibile, con assorbimento di ogni altra questione nel rito e nel merito.

La Corte sottolinea, infine, il censurabile disguido organizzativo che ha determinato il gravissimo ritardo dell’amministrazione comunale nel riscontro istruttorio, accentuatamente intollerabile in un ente di non piccole dimensioni. Le spese di giudizio sono compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016, anche in applicazione dell’orientamento della Corte cost. n. 77 del 2018 sulle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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