Imposta di soggiorno non riversata: giurisdizione contabile e condanna solidale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 27 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva che, in base al regolamento comunale, riscuote l’imposta di soggiorno dagli ospiti e deve riversarla al Comune assume la veste di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto. La novella dell’art. 180 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, che ha qualificato il gestore come responsabile d’imposta e ha depenalizzato la condotta, non incide sulla responsabilità contabile né sulla giurisdizione della Corte dei conti. Le somme riscosse costituiscono numerario pubblico fin dal momento della consegna. Il gestore è legato al Comune da un rapporto di servizio. Accertato l’omesso riversamento e la mancata prova liberatoria, la condanna è solidale con il legale rappresentante in forza del rapporto di immedesimazione organica.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha citato in giudizio una società, gestore di una struttura alberghiera in Cervia, e il suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo la condanna al pagamento di euro 1.743,00 in favore del Comune, oltre rivalutazione e spese.
La contestazione riguarda il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno riscossa nel mese di agosto 2021 a carico degli ospiti della struttura. Il Comune aveva segnalato l’omissione, nonostante la società avesse presentato la dichiarazione riepilogativa mensile. Era stato emesso un avviso di accertamento, esecutivo e regolarmente notificato, rimasto senza seguito. I convenuti, destinatari dell’informativa difensiva, non hanno esercitato le facoltà in fase istruttoria e sono rimasti contumaci in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti e ribadisce d’ufficio la sussistenza della giurisdizione contabile. Rileva che le modifiche recate dall’art. 180 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, hanno inserito il comma 1-ter nell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, qualificando il gestore come responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa, e prevedendo sanzioni amministrative per l’omessa dichiarazione o il mancato versamento.
Prima della novella la giurisprudenza di legittimità e contabile riconduceva i gestori alla figura degli agenti contabili per l’omesso riversamento dell’imposta. Secondo la Corte, anche dopo la riforma il cliente resta il soggetto passivo del tributo e, nonostante la depenalizzazione, nulla è mutato sulla responsabilità contabile del gestore, che deve incassare la tassa, accantonarla e versarla al Comune.
Il Collegio richiama il principio enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 22/2016/QM, secondo cui i soggetti incaricati della riscossione e del riversamento dell’imposta assumono la funzione di agenti contabili, tenuti alla resa del conto giudiziale. Le somme pagate al gestore sono numerario pubblico fin dal momento della consegna e entrano immediatamente nel patrimonio comunale.
Ne deriva che il gestore è legato al Comune da un rapporto di servizio, integrato dalla relazione funzionale tra autore dell’illecito ed ente danneggiato, in ragione dell’inserimento nella procedura di incasso e riversamento del tributo. La Corte richiama la propria precedente pronuncia n. 325/2021 e la Sezione II centrale n. 275 del 2022, escludendo che la giurisdizione contabile sia venuta meno dopo l’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021.
Nel merito, accertato l’omesso riversamento dell’imposta riscossa, i convenuti non hanno fornito alcuna prova liberatoria. Il comportamento, qualificato doloso per la palese inottemperanza agli obblighi, integra la responsabilità contabile. La quantificazione del danno è ritenuta corretta. La condanna è pronunciata in solido tra società e legale rappresentante, in forza del rapporto di immedesimazione organica, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nota della Redazione
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