Pensione inabilità ex art 2 l 335/1995 ferrovieri cessazione per infermità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 145 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per i dipendenti iscritti al Fondo speciale di previdenza delle Ferrovie dello Stato la pensione di inabilità è quella disciplinata dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che ha esteso l’istituto dell’art. 2 legge n. 222/1984 alle forme di previdenza esclusive. Il riconoscimento del trattamento presuppone tre requisiti concorrenti: cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, possesso dei requisiti di contribuzione. Ove il rapporto sia cessato per motivo disciplinare e le patologie siano insorte in epoca successiva, il requisito causale non è integrato e la domanda va respinta. L’estensione operata dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 non comprende l’assegno ordinario di invalidità dell’art. 1 legge n. 222/1984, beneficio diverso per requisiti e criteri di computo, la cui applicazione al Fondo speciale difetta di copertura normativa.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della società ferroviaria dal 1982 al 2011, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 legge n. 222/1984, con condanna dell’INPS al riconoscimento dei benefici dalla data della prima domanda amministrativa. In subordine ha domandato l’assegno di inabilità. Il rapporto di lavoro era cessato per licenziamento disciplinare; solo a quasi due anni di distanza il ricorrente ha rappresentato l’insorgenza di varie patologie e ha presentato la domanda, respinta dall’INPS per difetto del requisito sanitario.
Instaurato il giudizio civile, il consulente tecnico d’ufficio ha riconosciuto il solo diritto all’assegno ordinario, con rigetto della domanda di pensione di invalidità. Con sentenza n. 792/2025 del 28.04.2025 la Corte di Cassazione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti. Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti al giudice unico delle pensioni, chiedendo in via istruttoria la rinnovazione della CTU.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce l’oggetto del giudizio muovendo dalla pronuncia di legittimità che ha radicato la giurisdizione contabile. In quella sede è stato affermato che, a prescindere dalla prospettazione formale del ricorso, la pensione di inabilità per i lavoratori già dipendenti delle Ferrovie dello Stato è quella regolata dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 e non quella dell’art. 2 legge n. 222/1984.
La disposizione richiamata ha esteso ai dipendenti pubblici e agli iscritti al Fondo speciale il trattamento già previsto per gli iscritti alla gestione AGO. Il giudice ne individua i presupposti: cessazione dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio; stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; periodo minimo di contribuzione.
Nel caso concreto il primo requisito difetta. Il ricorrente stesso ha allegato che il rapporto è cessato per motivo disciplinare e che le patologie sono insorte successivamente, a quasi due anni dalla cessazione. La sequenza cronologica esclude il nesso causale richiesto dalla norma: la pretesa principale è pertanto infondata e va respinta.
Quanto alla domanda subordinata, il giudice rileva che l’assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984 appartiene alla gestione AGO e non è stato esteso al Fondo speciale. L’estensione dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 ha consentito di assimilare la pensione di invalidità dell’art. 2 legge n. 222/1984 alla pensione di inabilità, ma non può coinvolgere un beneficio distinto per requisiti e criteri di computo, in assenza di espressa previsione normativa. Il richiamo alle pronunce Sez. Puglia n. 81/2022, II App. n. 195/2014 e Cass. civ., sez. lav., n. 14180/2017 conforta tale lettura.
Il ricorso è respinto sotto entrambi i profili. La natura della questione giustifica la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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