Pensione di reversibilità all’orfano inabile: requisiti sanitari, vivenza a carico e nullatenenza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 282 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità dell’orfano maggiorenne inabile è subordinato alla sussistenza, alla data del decesso del dante causa, di tre requisiti concorrenti: l’inabilità permanente a proficuo lavoro, la vivenza a carico del genitore e la nullatenenza. L’inabilità a proficuo lavoro non richiede una totale impossibilità di svolgere qualsiasi attività, ma la perdita della capacità di esercitare in modo realmente continuativo e proficuo un’attività confacente alle attitudini personali, valutata tenendo conto dell’età, del sesso, del grado di istruzione e del contesto sociale di riferimento. Ai fini della nullatenenza rileva esclusivamente il reddito imponibile ai fini IRPEF; pertanto la pensione di invalidità civile parziale, in quanto esente, non osta al riconoscimento del trattamento di reversibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, orfano maggiorenne di un insegnante in pensione deceduto nel giugno 2016, presentava domanda di pensione di reversibilità in qualità di orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro, allegando documentazione sanitaria attestante gravi patologie di natura neurologica e psichiatrica. La Commissione medica di verifica di Napoli, nella visita del febbraio 2018, escludeva la sussistenza dello stato di inabilità alla data del decesso del genitore. Seguiva la determina dell’INPS di rigetto dell’istanza.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti, deducendo che il requisito dell’inabilità a proficuo lavoro è meno rigoroso di quello richiesto dalla Commissione medica e che la sua condizione psicofisica, documentata anche da una invalidità civile riconosciuta al 90%, impediva qualsiasi attività remunerativa. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto, contestando sia il requisito sanitario sia la prova della vivenza a carico e della nullatenenza.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando gli artt. 82 e 86 del d.P.R. n. 1092/1973, l’art. 40 della legge n. 379/1955 e la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria. La pensione di reversibilità dell’orfano maggiorenne presuppone tre requisiti che devono sussistere al momento della morte del dante causa: inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, vivenza a carico e nullatenenza.
Quanto all’inabilità, la Corte richiama la propria giurisprudenza (sent. n. 93/2017) secondo cui per inabilità a proficuo lavoro si intende la mancanza o la perdita della capacità di esercitare in modo realmente continuativo e proficuo il proprio mestiere o ogni altra attività confacente alle attitudini personali, tenuto conto del contesto sociale e culturale, delle esperienze lavorative, dell’età, del sesso e del grado di istruzione. Non è dunque necessaria una totale impossibilità lavorativa, essendo sufficiente una grave difficoltà di collocazione lavorativa non sostenuta dalla umana pietas.
Sul requisito della vivenza a carico, il giudice richiama l’art. 85 del d.P.R. n. 1092/1973 e la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. n. 15440/2004), precisando che la prova non si esaurisce nella convivenza, occorrendo dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e prevalente al mantenimento del figlio inabile. Richiama altresì la giurisprudenza contabile (Sez. III/A, sent. n. 40/2021) che individua due condizioni: la non autosufficienza economica dell’orfano e il pregresso mantenimento continuativo da parte del dante causa.
La Corte affronta poi il rapporto tra pensione di reversibilità e pensione di invalidità civile. L’art. 24, comma 6, della legge n. 41/1986 individua il limite reddituale nella soglia prevista per le pensioni agli invalidi civili totali, calcolata agli effetti dell’IRPEF. Da ciò deriva che il reddito rilevante è esclusivamente quello imponibile ai fini IRPEF e non comprende la pensione di invalidità parziale erogata dall’INPS.
Alla luce del parere del CML, che accerta il pieno possesso del requisito dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso, e della relazione dell’Agenzia delle Entrate, che conferma il possesso dei requisiti reddituali per essere fiscalmente a carico, la Corte accoglie il ricorso riconoscendo il diritto alla pensione di reversibilità dal mese successivo al decesso. Sulle somme arretrate liquida interessi e rivalutazione secondo la regola dell’assorbimento (art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991), con condanna dell’INPS alle spese.
Nota della Redazione
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