Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione nel termine (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 36 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, la mancata riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato territorialmente competente nel termine di tre mesi decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza di incompetenza territoriale determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111, comma primo, c.g.c. Il termine è stabilito dagli artt. 20 e 118 c.g.c. e presuppone la rituale comunicazione del provvedimento dichiarativo dell’incompetenza. La declaratoria di estinzione consegue alla fissazione dell’udienza di discussione, che resta possibile anche in difetto di istanza di parte, e comporta la cancellazione della causa dal ruolo.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio l’accertamento del diritto al collocamento in pensione a decorrere dal 1.09.2012, assumendo di possedere i requisiti maturati entro l’anno scolastico secondo la legge n. 243/2004. Instauratosi il contraddittorio, la Sezione adita ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza territoriale a favore della Sezione giurisdizionale per il Piemonte.
L’ordinanza è stata pubblicata mediante deposito in Segreteria e comunicata a mezzo PEC. La causa è stata poi discussa davanti alla Sezione piemontese e decisa con sentenza a motivazione contestuale ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c. La questione che il giudice si trova a risolvere non riguarda il merito della pretesa pensionistica, ma la sorte del processo a seguito del mancato impulso di parte dopo la declaratoria di incompetenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, a seguito dell’ordinanza di incompetenza territoriale, il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto davanti alla Sezione dichiarata competente. Il termine previsto è di tre mesi, ricavato dal combinato disposto degli artt. 20 e 118 c.g.c., e decorre dalla comunicazione del provvedimento.
La Corte accerta che la comunicazione è avvenuta ritualmente a mezzo PEC. Questo dato assume rilievo decisivo: la regolarità della comunicazione rende effettivo il decorso del termine e impedisce di ricondurre la mancata riassunzione a un difetto di conoscenza del provvedimento.
Nel caso concreto la riassunzione non è intervenuta nel termine. Il giudice ne trae la conseguenza processuale prevista dall’art. 111, comma primo, c.g.c., dichiarando l’estinzione del giudizio. La declaratoria non investe nel merito la domanda di collocamento in pensione, che resta priva di pronuncia per effetto della decadenza dall’impulso processuale.
La decisione è stata assunta con motivazione contestuale ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., all’esito dell’udienza di discussione fissata anche in difetto di istanza di parte. Il dispositivo dispone la cancellazione della causa dal ruolo e le comunicazioni di rito a cura della Segreteria.
Il principio resta circoscritto al profilo dell’estinzione per inerzia successiva alla declaratoria di incompetenza. La Corte non esamina i requisiti pensionistici né la normativa sostanziale richiamata dalla ricorrente, esaurendo la propria valutazione nell’accertamento del mancato rispetto del termine di riassunzione.
Nota della Redazione
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