Polizze professionali progettisti e verificatori interni e deroga al divieto di assicurazione (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 241 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le polizze assicurative che il d.lgs. n. 36/2023 pone a carico della stazione appaltante a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e della verifica dei progetti costituiscono ipotesi derogatoria del divieto di assicurazione stabilito dall’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La deroga si giustifica in ragione del principio di fiducia, che garantisce uno speciale trattamento ad alcuni dipendenti pubblici e ne incentiva l’iniziativa, liberandoli dal timore di essere esposti a conseguenze risarcitorie verso l’amministrazione per maggiori spese derivanti da errori od omissioni non intenzionali. Poiché la responsabilità professionale del progettista e del verificatore, per il richiamo all’art. 2236 cod. civ., si configura solo in caso di dolo o colpa grave, l’assicurazione copre anche le condotte connotate da colpa lieve. Resta invece esclusa, allo stato della legislazione vigente, ogni altra forma di protezione non espressamente prevista dalla legge, e in particolare quella contro la responsabilità civile verso terzi non direttamente derivante dallo svolgimento dell’attività professionale di progettista o verificatore.

Il Fatto

Il Sindaco del Comune di Como ha chiesto alla Sezione regionale di controllo se l’assicurazione per le attività previste dal Codice dei contratti pubblici svolte dai dipendenti — verifica del progetto e progettazione interna — a carico dell’amministrazione debba essere limitata alla sola colpa lieve o possa estendersi alla colpa grave. Secondo il Comune, limitare la copertura alla colpa lieve la renderebbe inutile per il dipendente, poiché in tale ipotesi egli non sarebbe chiamato a rispondere del danno, mentre l’assicurazione servirebbe solo all’amministrazione per il rimborso del danno da sinistro.

La questione giunge alla Corte in sede consultiva, nell’ambito della funzione di parere in materia di contabilità pubblica attribuita dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La Motivazione della Corte

La Sezione ritiene ammissibile il quesito sotto il profilo soggettivo, per la sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente, e sotto quello oggettivo, perché formulato in termini generali e astratti su materia già più volte trattata in sede consultiva.

Nel merito, il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo vigente. L’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di adottare azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale; l’art. 45, comma 7, lett. c), destina parte delle risorse per gli incentivi tecnici alla copertura degli oneri assicurativi obbligatori; l’art. 37, comma 3, dell’Allegato I.7 richiede che il soggetto incaricato della verifica sia munito di adeguata polizza professionale; l’art. 42, comma 2, terzo periodo, dell’Allegato I.7 prevede che, se il verificatore è dipendente, egli risponde nei limiti della copertura assicurativa, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale.

La Sezione prende atto che la giurisprudenza consultiva prevalente — richiamata la delibera Sez. reg. contr. Piemonte n. 89/2023/PAR e, in senso conforme, un proprio precedente (Sez. reg. contr. Lombardia n. 665/2011/PAR) e Sez. reg. contr. Emilia Romagna n. 108/2024/PAR — riconduce tali polizze alla sola responsabilità civile verso terzi, escludendo la copertura del danno erariale in forza del divieto dell’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007, inteso come divieto assoluto.

Il Collegio dissente da tale conclusione. Le norme di legge richiamate fanno riferimento testuale alla sola assicurazione sulla responsabilità professionale, non a quella per responsabilità civile verso terzi. La modulistica ministeriale (decreto 16 settembre 2022, n. 193) definisce la copertura della responsabilità civile professionale del dipendente incaricato della progettazione per i maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto, riconducendola alla responsabilità professionale e quindi all’art. 2236 cod. civ., che limita la responsabilità del prestatore d’opera ai casi di dolo o colpa grave.

Ne deriva che l’assicurazione copre anche i comportamenti connotati da colpa lieve, poiché il rischio professionale si realizza, per il richiamo all’art. 2236 cod. civ., solo nelle ipotesi di colpa grave. La Sezione osserva che non vi sarebbe margine realistico per configurare, quale effetto dell’imperizia del verificatore, danni a terzi diversi dalla stazione appaltante, e che pertanto le polizze per responsabilità civile verso terzi non direttamente derivanti dall’attività professionale ricadono nel divieto di assicurazione. Resta in ogni caso esclusa la copertura dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 cod. civ.).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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