Giudizio di conto e alterità tra agente contabile e responsabile finanziario (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 46 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la coincidenza tra la figura dell’agente contabile e quella del responsabile del servizio finanziario comporta la violazione del principio di alterità, che impone la provenienza della parifica da un soggetto diverso da colui che ha reso il conto. La parifica apposta dal medesimo agente contabile è pertanto inidonea, poiché difetta dell’indipendenza necessaria all’esercizio del controllo. Da tale difetto consegue il non luogo a provvedere e la restituzione degli atti al giudice designato per il prosieguo dell’istruttoria, ai fini della valutazione della regolarità del conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione dell’economo di un Comune per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020. Con relazione del magistrato relatore il conto è stato ritenuto irregolare per tre ragioni: la coincidenza tra la figura dell’agente contabile e quella del responsabile del servizio finanziario; il fatto che il conto non riporterebbe spese economali, bensì riscossioni effettuate dall’economo come agente di riscossione per diritti di segreteria; l’omesso accertamento, da parte degli organi di controllo, della conformità del conto alle scritture contabili.
La Procura regionale ha concordato con i rilievi, in particolare sulla violazione del principio di alterità, concludendo per la restituzione degli atti al magistrato istruttore. L’agente contabile ha depositato memoria in proprio, deducendo di ignorare il divieto di parifica da parte del responsabile finanziario, la presenza del prospetto delle anticipazioni di piccole spese e l’effettuazione di controlli trimestrali di cassa. All’udienza dell’8.5.2024 il Procuratore regionale ha concluso per la restituzione del conto al magistrato istruttore.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174 del 2016). Il primo prevede che, quando il conto chiude in pareggio e risulta regolare, il giudice designato depositi la relazione con cui propone il discarico; ove il relatore abbia rilevato l’assenza del pareggio o l’irregolarità, si applica l’articolo 147, con fissazione dell’udienza entro trenta giorni dal deposito della relazione.
Nel caso di specie emerge, dalla relazione del giudice designato, la coincidenza tra l’agente contabile e il responsabile del servizio finanziario. La Sezione chiarisce che il principio di alterità è garanzia della corretta tenuta dei conti giudiziali, nell’ottica della salvaguardia delle risorse pubbliche. La verifica della correttezza della gestione presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto, che possa scrutinarne l’operato con quella serenità che si accompagna all’indipendenza. Diversamente, sarebbe precluso all’amministrazione comunale di vagliare ed eventualmente contestare le risultanze del conto.
Dall’omessa osservanza del principio discende, quale corollario, l’assenza di idonea parificazione, posto che essa deve provenire da un soggetto responsabile del servizio finanziario diverso dall’agente contabile tenuto alla resa del conto. La Corte richiama il dettato degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lett. b) e d), d.lgs. n. 267 del 2000 e la Circolare del Presidente della Sezione n. 1/2023, secondo cui, in base al principio di alterità, l’agente contabile e il responsabile del servizio finanziario non devono coincidere e, in tal caso, il conto deve essere sottoscritto per parifica da un organo superiore.
La Sezione richiama quindi il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile: il visto sul conto giudiziale non può essere apposto dal medesimo agente che ha reso il conto, per una elementare esigenza di alterità, prima ancora che di indipendenza, tra soggetto controllore e controllato. L’attività di parificazione ha natura intrinseca di atto di controllo interno e deve necessariamente risiedere in capo a un soggetto diverso dall’agente; negli enti locali è di regola il responsabile del servizio finanziario, al quale compete la verifica della concordanza dei conti con le scritture dell’ente.
In adesione ai rilievi della Procura contabile, il difetto di idonea parificazione — per come imposto dall’art. 139, comma 1, c.g.c. — induce il Collegio a disporre il non luogo a provvedere, con restituzione degli atti al giudice designato come relatore sui conti del Comune per il prosieguo dell’istruttoria ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., ai fini della valutazione della regolarità del conto giudiziale. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.