Prova atipica e aggravamento della pensione privilegiata militare (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 47 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La consulenza tecnica resa in un diverso giudizio costituisce prova atipica, non sussumibile nei mezzi di prova tipici, che il giudice delle pensioni può porre a fondamento della propria decisione quali presunzioni liberamente valutabili. Il giudice contabile può fondare il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità sulla consulenza già acquisita in altra causa, adeguatamente argomentata e immune da vizi logici, senza disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio, in ossequio al principio di celerità del processo pensionistico. Il riconoscimento della pensione privilegiata decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa di aggravamento, ai sensi dell’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare di leva, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata vitalizia per l’aggravamento di una patologia al ginocchio destro, già riconosciuta dipendente da causa di servizio e indennizzata in via una tantum di tabella B. A seguito di domanda di aggravamento, il Ministero della difesa ha negato il trattamento vitalizio con decreto n. 31 del 6 dicembre 2019.

Il ricorrente aveva già adito la Sezione giurisdizionale, che con la sentenza n. 153/2022 aveva rigettato il ricorso vertente sulla sola classifica riferita all’originaria domanda amministrativa del 2001. La nuova domanda si fonda sull’aggravamento sopravvenuto, non coperto dal giudicato.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha prodotto il parere reso dall’Ufficio medico legale presso il Ministero della salute, in qualità di consulente tecnico d’ufficio nel precedente giudizio. Quel parere, pur confermando la classificazione in tabella B alla data dell’istanza originaria, ha segnalato l’evoluzione in peius dell’infermità, ascrivibile alla tabella A 8ª categoria, retrodatandone la valutazione almeno al settembre 2018.

Il giudice contabile ricorda che la consulenza resa in altro processo è prova atipica, non rientrante tra i mezzi di prova specificamente disciplinati, ma idonea a costituire presunzioni liberamente valutabili dal giudice delle pensioni.

Nel caso concreto, il parere depositato il 23 maggio 2022 è adeguatamente argomentato e immune da vizi logici. Esso riconosce l’aggravamento e lo retrodatata almeno al settembre 2018, quindi in epoca antecedente all’istanza assunta a protocollo il 25 marzo 2019. Il giudice, evitando di disporre un nuovo accertamento, assicura il principio di celerità proprio del processo pensionistico.

La Corte sottolinea che nelle operazioni peritali è stato rispettato il contraddittorio, avendo partecipato i consulenti tecnici di entrambe le parti e lo stesso Ministero della difesa. La domanda va dunque accolta, con riconoscimento del trattamento di 8ª categoria di tabella A dalla data richiesta, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *