Spese elettorali comunali: controllo Corte dei conti e documentazione delle fatture (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 18 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo del Collegio istituito presso le Sezioni regionali della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 96/2012, è un controllo successivo di legittimità volto a verificare la conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche nelle campagne elettorali comunali e la regolarità della documentazione allegata. Le spese rendicontate che non risultino correttamente documentate ai sensi dell’art. 12 della L. n. 515/1993 devono essere escluse dal conto consuntivo. La quantificazione delle spese forfettarie di cui all’art. 11, comma 2, della L. n. 515/1993 è correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30 per cento alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1, nelle quali vanno incluse tutte le spese analiticamente documentate. Il mancato o tardivo deposito del rendiconto non è sanzionabile quando dipenda da mero ritardo e non da omissione contestata.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato i conti consuntivi delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di un Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Quindici liste hanno preso parte alla competizione. Il Consiglio comunale si è insediato il 28 giugno 2024 e il termine dei quarantacinque giorni per il deposito dei rendiconti è scaduto il 12 agosto 2024. Tutte le liste hanno adempiuto all’obbligo. L’ultimo rendiconto tempestivo è pervenuto il 12 agosto 2024, data dalla quale decorre il termine di sei mesi per la conclusione dei lavori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 13 della L. n. 96/2012 rinvia a numerose disposizioni della L. n. 515/1993 e opera una netta separazione tra formazioni politiche e singoli candidati, con controlli affidati a organi distinti. Il D.L. n. 91/2014 ha circoscritto i controlli della Corte dei conti ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, lasciando invariati gli obblighi di rendicontazione per i candidati nei Comuni sopra i 15.000 abitanti.
Sul termine di presentazione, il Collegio richiama gli indirizzi della Sezione delle Autonomie e ritiene non sanzionabili i consuntivi depositati oltre i termini per mero ritardo. Quanto ai soggetti legittimati a sottoscrivere, è ritenuta valida la firma di qualunque soggetto che dichiari un legame funzionale con la lista.
Sul contenuto del consuntivo, il Collegio precisa che devono essere indicate sia le fonti esterne sia quelle interne, richiamando l’orientamento della Sezione delle Autonomie n. 24/2013 sulla centralità della trasparenza dei finanziamenti, e la pronuncia della Cassazione n. 1352 del 18 febbraio 1999 secondo cui il controllo non si estende alle risorse proprie dei partiti.
In tema di spese, il Collegio affronta il nodo interpretativo dell’art. 11, comma 2, della L. n. 515/1993. Ritiene che le spese forfettarie del 30 per cento vadano commisurate alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1, esonerando dall’onere della prova le spese generali fino a concorrenza di tale importo, in linea con l’orientamento consolidato di altri Collegi regionali. Quanto al periodo di riferimento, individua l’arco tra il decreto prefettizio di convocazione dei comizi e il giorno precedente il silenzio elettorale, ammettendo singole spese esterne se inequivocabilmente riferibili alla consultazione.
Sul piano applicativo, il Collegio esclude dal conto di una lista le spese non correttamente documentate, in quanto le fatture erano intestate a persona fisica e non alla lista. Per un’altra lista rileva che le spese di locazione avevano inizio prima dei comizi, ma le considera regolari per l’inequivocabile riferibilità alla consultazione. Non emergendo violazioni sanzionabili, il Collegio non approfondisce il procedimento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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