Responsabilità del concessionario della riscossione e giudizi a istanza di parte (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 13 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, l’art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c. radica la giurisdizione della Corte dei conti su ogni controversia tra ente impositore e concessionario della riscossione avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare-avere e del risultato finale della gestione, a prescindere dalla qualificazione formale dell’azione. La domanda dell’ente volta al mero accertamento delle proprie ragioni creditorie verso l’agente contabile è ammissibile, purché il petitum resti interno al rapporto esattoriale e non involga profili risarcitori propri della responsabilità amministrativa, riservati alla Procura erariale. Il danno all’immagine è esperibile solo nell’ambito dell’azione erariale, in presenza di condanna penale irrevocabile. L’intervenuto annullamento ex lege dei crediti di modesto importo interrompe il nesso eziologico tra l’inerzia del concessionario e la mancata entrata.
Il Fatto
Una società in house affidataria del trasporto pubblico locale agisce in riassunzione davanti alla Corte dei conti contro l’agente della riscossione, dopo che il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione in favore del giudice contabile. La ricorrente chiede l’accertamento dell’inadempimento del concessionario, che avrebbe omesso di notificare la cartella e ogni atto interruttivo entro il termine prescrizionale, con conseguente estinzione del credito sanzionatorio accertata dal giudice di pace su opposizione del debitore.
Alla domanda di accertamento si affiancano la condanna al pagamento dell’importo iscritto a ruolo con maggiorazione, oltre interessi, e il risarcimento del danno all’immagine. Il concessionario eccepisce il difetto di legittimazione attiva, la violazione della procedura di discarico per inesigibilità e, nel merito, l’annullamento automatico dei debiti di modesto importo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisdizione contabile, affermata sulla scorta dell’art. 103, comma 2, Cost. e del principio di tendenziale generalità della materia. Richiama l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 5569/2023, che ha qualificato la società ricorrente come ente titolare di patrimonio pubblico e l’agente della riscossione come agente contabile, riconducendo la controversia alla categoria aperta dei giudizi ad istanza di parte.
Supera quindi l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione: la domanda non introduce un’azione di responsabilità erariale, ma una verifica dichiarativa dei rapporti di dare-avere interni al rapporto esattoriale. In questa lettura la novella dell’art. 172, lett. d), c.g.c. rafforza la giurisdizione per materia, secondo un’indicazione già seguita dalla Sezione territoriale laziale.
Quanto alla procedura di discarico per inesigibilità, la Corte la ritiene non applicabile: la sentenza del giudice ordinario che ha dichiarato l’estinzione per prescrizione ha effetto assorbente e preclusivo. Il ruolo era stato trasmesso nel 2008 e il concessionario non ha posto in essere alcuna attività utile prima della scadenza del termine quinquennale.
Nel merito, il rigetto della domanda patrimoniale si fonda su due rilievi. Le singole quote sono inferiori a 300 euro e sfuggono al controllo previsto dall’art. 19 d.lgs. n. 112/1999. Soprattutto, il credito è stato comunque annullato per effetto dell’art. 4 d.l. n. 119/2018: un factum principis intervenuto dopo la condotta omissiva, idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico.
La Corte esclude infine la colpa del concessionario, in ragione dell’obiettiva incertezza applicativa e dell’orientamento che impone di concentrare le risorse sui crediti più rilevanti. La domanda di danno all’immagine è dichiarata inammissibile: fuori dall’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, presuppone una sentenza penale irrevocabile e non può trovare ingresso nel giudizio a istanza di parte. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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