Restituzione degli ANF erogati su pensione e retribuzioni nel periodo di reintegro (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 353 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel periodo in cui il dipendente pubblico reintegrato in servizio percepisca, oltre alle retribuzioni arretrate, anche il trattamento pensionistico poi giudizialmente rimosso, gli assegni per il nucleo familiare erogati dall’INPS sulla pensione costituiscono somme indebite e devono essere restituiti all’Ente previdenziale. L’ANF spetta, in costanza di rapporto di lavoro, all’amministrazione datrice di lavoro ed è già ricompreso negli emolumenti riconosciuti in sede di reintegrazione: non sussiste alcun titolo a una doppia percezione. La richiesta di restituzione costituisce quindi atto dovuto e non integra alcun indebito arricchimento dell’INPS.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un’Agenzia statale, era stato dispensato dal servizio nell’aprile 2001, con conseguente attribuzione del trattamento pensionistico fino al 31.12.2003. A seguito di una pronuncia della Corte di appello a lui favorevole, era stato riassunto in servizio, con riconoscimento degli stipendi arretrati.
L’INPS, con nota del dicembre 2014, aveva chiesto la restituzione delle somme corrisposte sul trattamento pensionistico dal 2001 al 2003 a titolo di ANF, per un importo di euro 6.701,26. Il ricorrente ha adito la Corte dei conti per ottenere la restituzione di tali somme, oltre interessi e rivalutazione, chiedendo altresì accertarsi l’indebito arricchimento dell’Ente. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La domanda è stata disattesa perché destituita di fondamento. La Corte ha rilevato che è pacifico in causa, oltre che provato per tabulas, che il ricorrente, a seguito del collocamento a riposo disposto dall’amministrazione datrice di lavoro dall’aprile 2001, è stato reintegrato in servizio dal 31.12.2003 in forza di una sentenza della Corte di cassazione, con contestuale riconoscimento e corresponsione di tutte le retribuzioni maturate nel periodo intermedio.
Tra gli istituti retributivi connessi rientra anche l’ANF, che è stato pertanto erogato al ricorrente per l’intero periodo in contestazione. Ne deriva che, in relazione a tale arco temporale, l’interessato ha percepito gli assegni familiari sia sulla pensione corrisposta dall’INPS sia sulle retribuzioni successivamente riconosciutegli.
La Corte ha quindi ritenuto che legittimamente l’INPS abbia richiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di ANF in quel contesto pensionistico, in seguito giudizialmente rimosso. L’Ente previdenziale ha correttamente qualificato la restituzione come atto dovuto, poiché in costanza di rapporto lavorativo l’ANF è a carico dell’amministrazione datrice di lavoro.
Il principio posto a fondamento della decisione è che non vi è titolo affinché il ricorrente percepisca gli assegni familiari due volte. Da ciò consegue l’insussistenza di qualsiasi indebito arricchimento dell’INPS, tenuto a restituire il solo importo corrisposto dal ricorrente in eccedenza, come dallo stesso Ente riconosciuto.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore dell’INPS, liquidate in euro 500,00, secondo il criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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