Imposta di soggiorno non riversata: giurisdizione contabile e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 66 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione contabile della Corte dei conti sulla controversia relativa al mancato riversamento, da parte del gestore di una struttura ricettiva, dell’imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti. Il gestore, cui il regolamento comunale affida attività obbligatorie e funzionali alla potestà impositiva dell’ente locale, è agente contabile e riveste una posizione di garanzia qualificata, con un rapporto di servizio pubblico avulso da quello tributario. Ne consegue che la violazione degli obblighi di servizio, in assenza di ragionevole giustificazione, integra l’illecito amministrativo contabile e la prova del danno. La società gestore e il suo legale rappresentante rispondono in solido del pregiudizio erariale per il rapporto di immedesimazione organica.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla segnalazione del Comune con cui si denunciava il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno incassata dagli ospiti di una struttura ricettiva, riferita ai quattro trimestri del 2020. Il gestore, una società a responsabilità limitata, non aveva presentato la dichiarazione trimestrale prescritta dal regolamento comunale, cosicché l’ente aveva determinato il tributo mediante i dati trasmessi dal gestore all’Autorità di pubblica sicurezza.

Il Comune aveva emesso avviso di accertamento esecutivo, recuperando solo in parte il credito. La Procura regionale ha quindi citato in giudizio la società e il legale rappresentante per il danno concreto, quantificato nella somma non riversata al netto di quanto recuperato. Nessuno dei convenuti si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta anzitutto la regolarità delle notifiche e dichiara la contumacia dei convenuti, con piena integrità del contraddittorio. Passa poi al vaglio preliminare della giurisdizione, che ritiene sussistente richiamando la propria giurisprudenza consolidata e la posizione delle Sezioni d’appello.

La Sezione ricorda che l’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 attribuisce ai comuni la facoltà di istituire l’imposta di soggiorno e che il regolamento comunale pone a carico del gestore l’obbligo di riscuotere il tributo e di riversarlo entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre. Tale obbligo ha rilievo pubblicistico e si inserisce nella procedura di incasso e riversamento del tributo.

Richiamando le Sezioni Unite n. 19654 del 2018, la Corte ribadisce che tra il gestore e il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, distinto dal rapporto tributario pur ad esso funzionalizzato. La giurisdizione contabile permane anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che ha qualificato il gestore come responsabile dell’imposta. L’agente contabile, osserva il Collegio, riveste una posizione di garanzia qualificata: la violazione degli obblighi di servizio, senza ragionevole giustificazione, prova la condotta causativa di danno.

Nel merito, i convenuti non hanno né dichiarato né riversato l’imposta riscossa e, contumaci, non hanno offerto alcuna prova liberatoria. L’elemento soggettivo è individuato nel dolo, per l’intenzionalità della violazione consapevole degli obblighi. La quantificazione del danno è ritenuta corretta, perché considera solo l’imposta non versata, escludendo interessi e sanzioni, e la sua eventuale sovrastima per pernottamenti esenti non è contestata da prova contraria.

La Corte afferma infine la responsabilità solidale della società e del legale rappresentante, per il rapporto di immedesimazione organica, con condanna al pagamento della somma non riversata, oltre rivalutazione e interessi legali, tenendo conto di quanto già recuperato in sede esecutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *