Controllo PNRR sul cold ironing portuale: risorse e coerenza Direttiva DAFI (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 38 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione dei fondi del PNRR, esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, si estende agli investimenti trasferiti dai piani complementari al PNRR e impone di verificare non solo l’avanzamento finanziario ma anche la coerenza dei singoli progetti con i vincoli condizionali della misura di destinazione. Il decreto di ripartizione delle risorse con cui i progetti in essere del PNC vengono inseriti nel PNRR deve dare conto della loro conformità alla Direttiva 2014/94/UE e agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione stabiliti nel PNIEC, quando la misura concorra integralmente all’obiettivo climatico. La mancata evidenza di tale conformità integra un rilievo di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, che si traduce in una raccomandazione finale alla Direzione competente.

Il Fatto

Il Rapporto aggiorna al secondo semestre 2024 l’indagine sull’elettrificazione delle banchine portuali (cold ironing), già oggetto della deliberazione n. 83/2024/G, alla cui lettura rinvia. L’intervento oggetto di controllo riguarda il progetto PNRR (M3C2) I.2.3, introdotto con la rimodulazione approvata dal Consiglio ECOFIN nella seduta dell’8 dicembre 2023 e finanziato con 400 milioni di euro, e l’investimento PNC.C.11 del Fondo complementare al PNRR, dotato di 700 milioni di euro.

La questione arriva all’attenzione della Sezione perché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto ministeriale n. 321 del 13 dicembre 2024, ha ripartito le risorse PNRR fra dieci Autorità di sistema portuale, attingendo anche a progetti PNC già finanziati. Il controllo sulla gestione verifica la governance ministeriale sull’attuazione della misura.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto lo stato di attuazione dei due binari finanziari. Quanto al PNC.C.11, le risorse sono state integralmente impegnate sul capitolo di bilancio n. 7258 p.g. 10 in favore di diciannove soggetti beneficiari, a seguito di appositi accordi procedimentali, e alla data del rapporto risultano erogati 438.850.702,31 euro. Sul versante PNRR, l’ammontare allocabile è pari a circa 305,6 milioni di euro per ventuno interventi a livello di CUP, che realizzano ventiquattro impianti in sedici porti.

Il Collegio dà atto che la milestone M3C2-7, scaduta al 30 settembre 2024, risulta conseguita con la stipula dei contratti o l’efficacia delle aggiudicazioni relative a venti impianti in tredici porti, e che sono in corso le attività di rendicontazione alla Commissione europea.

La parte più rilevante della motivazione concerne la gestione contabile delle risorse PNC. Il d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni, ha disposto riduzioni delle autorizzazioni di spesa per 90 milioni di euro sull’annualità 2024 e 80 milioni sull’annualità 2025, con contestuale ripristino degli importi sui successivi esercizi 2027 e 2028; il disimpegno effettuato ha però ecceduto la misura normativa di 1.149.297,70 euro sul 2024 e di 952.495,34 euro sul 2025. La Sezione stigmatizza il rinvio della spesa dal 2024-2025 al 2027-2028, che sottrae risorse agli aggiudicatari e alle imprese esecutrici in sofferenza di cassa.

Il rilievo centrale è però di merito. Il decreto ministeriale del dicembre 2024, pur dichiarando che i progetti PNRR concorrono al 100 per cento all’obiettivo climatico, non dà evidenza della conformità dei progetti PNC inseriti nel PNRR alla Direttiva DAFI né agli obiettivi del PNIEC in termini di efficienza energetica nei trasporti. La Corte ritiene che tale verifica fosse necessaria, trattandosi di projects ammessi a un finanziamento condizionato.

La Sezione raccomanda pertanto alla Direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità e alla competente unità di missione di dare evidenza della coerenza dei progetti rispetto ai vincoli della Direttiva DAFI e agli obiettivi del PNIEC, tenuto conto del concorso integrale della misura all’obiettivo climatico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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