Inammissibile il parere su fondazione di partecipazione prospettata dal Comune (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 20 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, è circoscritta alla materia della contabilità pubblica e può estendersi ai quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche che si ripercuotono sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio. Tuttavia la richiesta di parere è oggettivamente inammissibile quando non prospetta un dubbio interpretativo sul significato o sull’ambito di applicazione di norme contabili, ma sollecita indicazioni su uno specifico caso concreto, difettando dei requisiti di generalità e astrattezza. L’ammissibilità della fondazione di partecipazione presuppone la distinzione patrimoniale tra ente locale e fondazione, la cui autosufficienza patrimoniale è condizione di esistenza. Il rapporto finanziario tra i due soggetti si esaurisce nell’atto costitutivo, salvo contributi predeterminati da specifica convenzione di servizio.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere in merito a due profili: la possibilità, per l’Ente, di vantare diritti di proprietà su un immobile di proprietà di un’Associazione, dopo aver erogato un contributo in conto capitale extra gestionale per lavori di ristrutturazione e ampliamento, nell’ipotesi in cui l’Associazione costituisca una Fondazione iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; e quali obblighi o conseguenze derivino dalla partecipazione dell’Ente alla costituenda Fondazione.

Il quesito prende le mosse da una vicenda già in parte realizzata: l’Associazione svolge attività di scuola materna paritaria, è proprietaria dell’immobile ed è stata destinataria, negli anni, di erogazioni comunali, mentre l’Amministrazione è rappresentata nel Consiglio di Amministrazione dell’Associazione. La questione approda alla Sezione per la valutazione preliminare di ammissibilità della richiesta.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità soggettiva, riconosciuta perché l’istanza è sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice e rappresentante legale dell’Ente. Sul punto chiarisce che il recesso dalla convenzione con la Regione e il Consiglio delle Autonomie locali non preclude la richiesta, poiché l’art. 7, comma 8, prevede il tramite consiliare solo “di norma” e non esclude un rapporto diretto tra Amministrazione e Sezione.

Quanto al profilo oggettivo, la Corte richiama la nozione consolidata di contabilità pubblica: la funzione consultiva non può ampliarsi fino a ricomprendere qualsivoglia attività dell’Ente con riflessi finanziari, né trasformare le Sezioni in organi di consulenza generale delle autonomie locali. Il quesito, però, può attingere la materia contabile quando investe l’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti strumentali al contenimento della spesa.

La Sezione ritiene che il quesito verta effettivamente sulla contabilità pubblica, perché concerne la fondazione di partecipazione e la disciplina dei rapporti tra ente e organismi partecipati. Richiama la giurisprudenza contabile secondo cui l’ingresso del privato nel settore pubblicistico richiede personalità giuridica, finalità non lucrative e finanziamento maggioritario pubblico o designazione maggioritaria degli organi; e che il rapporto finanziario tra ente e fondazione si esaurisce nell’atto costitutivo, salvo contributi predeterminati da specifica convenzione di servizio fondata su accertato interesse pubblico.

Ciò nonostante, la richiesta è oggettivamente inammissibile: non prospetta un dubbio interpretativo su norme contabili, ma chiede indicazioni su uno specifico caso concreto, implicando la valutazione delle conseguenze di comportamenti amministrativi connessi ad atti già posti in essere e difettando dei requisiti di generalità e astrattezza. L’inammissibilità è aggravata dall’omessa distinzione patrimoniale tra ente e fondazione, la cui autosufficienza patrimoniale è presupposto dell’esistenza stessa dell’ente.

Il secondo quesito, conseguenziale al primo, conferma la conclusione: l’operazione potrà essere vagliata dalla Corte in sede di controllo finanziario sul bilancio e sul rendiconto, ma non può consentire un intervento nel circuito decisionale, appannaggio esclusivo dell’ente locale. La Sezione dichiara quindi inammissibile la richiesta sotto il profilo oggettivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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