Ricalcolo pensione Vigili del Fuoco con aliquota del 2,44% e soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 85 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPS, che riconosca l’aliquota di rendimento richiesta dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire. Il venir meno della res litigiosa fondato su una sopravvenienza rispetto all’avvio del giudizio non preclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, che va valutata con riferimento alla fondatezza della prospettazione iniziale della parte attrice, a prescindere dal fatto sopravvenuto. Ne consegue la condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite, avendo lo stesso potuto evitare il giudizio mediante un diligente comportamento. Il criterio trova applicazione anche in materia di art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni dei Vigili del Fuoco.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco dal 1982 fino al collocamento in pensione nel 2019, è titolare di un trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto e posto in pagamento dall’INPS. L’Istituto aveva liquidato la pensione applicando l’aliquota di rendimento dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, ritenuta meno favorevole.

Il lavoratore, maturata al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva di quindici anni, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo con l’aliquota del 2,44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Dopo un’istanza in via amministrativa rimasta senza riscontro, ha proposto ricorso. Nel corso del giudizio l’INPS ha rideterminato la pensione, riconoscendo il beneficio richiesto e corrispondendo arretrati e oneri accessori con la mensilità di novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico individua l’oggetto della causa nella riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’applicazione dell’aliquota di rendimento dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo di quella dell’art. 44. Sul punto richiama gli enunciati delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ, cui l’Istituto si è conformato con la circolare n. 68 del 14 giugno 2022.

In conseguenza di tali istruzioni, l’INPS ha rideterminato il trattamento nel senso richiesto dal ricorrente. Tale sopravvenienza ha determinato la concorde richiesta di entrambe le parti di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Giudice afferma che l’avvenuta rideterminazione ha eliminato la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire.

Quanto alle spese, l’Istituto ne ha chiesto la compensazione, mentre la parte attrice ha insistito per la condanna alla refusione. Il Giudice Unico richiama l’orientamento consolidato in analoghe fattispecie (Sezione Sardegna nn. 157/2023, 177/2023, 25/2023 e 167/2024) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 4889 del 1981 e Sez. Lav. n. 46 del 1990).

Poiché il venir meno della res litigiosa si fonda su una sopravvenienza rispetto all’avvio del giudizio, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, da valutare con riguardo alla fondatezza della prospettazione iniziale della parte attrice, a prescindere dal fatto sopravvenuto. Rileva altresì che la parte resistente avrebbe potuto evitare il giudizio mediante un diligente comportamento.

In conclusione, il Giudice dichiara la cessata materia del contendere e, in applicazione della soccombenza virtuale, condanna l’INPS al pagamento delle spese di assistenza legale, liquidate in euro cinquecento in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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