Rito abbreviato contabile: definizione parziale e non impugnabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. la definizione alternativa del giudizio di responsabilità amministrativa si perfeziona solo con l’effettivo pagamento della somma fissata dal Collegio. Il giudice, acquisito il parere favorevole del pubblico ministero e valutata la congruità della somma rispetto alla gravità della condotta e all’entità del danno, definisce il giudizio nei confronti del convenuto adempiente ai sensi dell’art. 130, co. 8, c.g.c.. Da ciò derivano la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario verso quel convenuto e la non impugnabilità della sentenza-ordinanza. La definizione è parziale e riguarda la sola posizione di chi ha pagato, restando il giudizio pendente per gli altri. Le spese di giustizia sono poste a carico del convenuto secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio due militari dell’Arma dei Carabinieri per fatti risalenti all’aprile 2018, accertati con sentenza penale irrevocabile di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Udine con rito abbreviato. I convenuti, in concorso tra loro, erano stati ritenuti responsabili di lesioni personali gravi ai danni di un cittadino straniero, con le aggravanti dell’abuso di potere e dell’uso dell’arma. La sentenza penale aveva concesso a entrambi la sospensione condizionale della pena e condannato i due, in via solidale, al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Nel giudizio contabile la Procura ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, di una somma complessiva a titolo di danno all’immagine. I convenuti hanno formulato richiesta di definizione con rito abbreviato, proponendo importi pari a circa il 36% della pretesa attorea. Il Collegio, con decreto, ha accolto l’istanza fissando le somme dovute e il termine perentorio per il pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 130, co. 1, c.g.c., che consente al convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, di chiedere la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione, a pena di decadenza nella comparsa di risposta.

Nell’ambito di tale rito speciale il giudice valuta, ai sensi dell’art. 130, co. 6, c.g.c., sulla base dello stato degli atti e senza approfondimento istruttorio, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno.

Il Collegio rileva che solo uno dei convenuti ha provveduto al tempestivo pagamento della somma posta a suo carico, come attestato dalla documentazione bancaria depositata. Preso atto del parere favorevole del pubblico ministero, sussistono dunque tutte le condizioni per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, co. 8, c.g.c., ma nei soli confronti di quel convenuto. Le conseguenze processuali di tale regime consistono nella preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario verso il medesimo e nella non impugnabilità della sentenza-ordinanza.

Quanto alle spese, il Collegio richiama le considerazioni già svolte in sede di ammissione al rito, allorché la proposta di pagamento di una somma pari al 36% della richiesta della Procura è stata ritenuta congrua in applicazione dei parametri dell’art. 130 c.g.c.. Le spese di giustizia sono pertanto imputate al convenuto adempiente, limitatamente alla sua posizione, in base al criterio della soccombenza virtuale.

Per l’altro convenuto, invece, il Collegio prende atto della causa di impedimento del difensore a partecipare all’udienza, in quanto impegnato in altra udienza, e rinvia la trattazione del giudizio, disponendo la prosecuzione del procedimento. La decisione resta così parziale e limitata alla posizione di chi ha pagato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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