Pensione privilegiata e interessi ex art. 1284 c.c. dal ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 93 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico riservato al pubblico impiego, il credito dell’avente diritto alla pensione privilegiata, ove non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, è assistito dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria secondo l’art. 167, comma 3, c.g.c., che rinvia alle vigenti disposizioni per il maggior danno da svalutazione. Il rinvio mobile così operato consente all’interprete di individuare la norma applicabile nel saggio degli interessi di cui all’art. 1284 cod. civ. e, dal momento della domanda giudiziale, nel tasso maggiorato previsto dall’art. 1284, comma 4, cod. civ. La funzione deflattiva di tale disposizione, volta a scoraggiare l’inadempimento e la litigiosità dilatoria, prescinde dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio e non tollera limitazioni soggettive. Non osta all’applicazione della norma codicistica l’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, che regola il diverso problema del cumulo tra interessi e rivalutazione, né l’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e il relativo decreto ministeriale attuativo.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri dal 1980 al 2019, dopo il congedo ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia e la conseguente pensione privilegiata ordinaria. La C.M.O. competente aveva dapprima riconosciuto il nesso causale con il servizio, ascrivendo l’infermità alla 8ª categoria della Tabella A in misura vitalizia. Il Comitato di Verifica ha però negato la dipendenza da causa di servizio, escludendo che gli eventi di servizio invocati fossero fattori causali o concausali efficienti.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, l’annullamento del diniego e il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, con rivalutazione e interessi. L’INPS, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Disposta CTU, il giudice ne ha condiviso integralmente le risultanze, ritenute immuni da censure. L’ausiliario ha accertato che il ricorrente, durante il servizio, è stato sottoposto a ripetute sollecitazioni gravative statiche e dinamiche e che nello svolgimento delle mansioni, tra cui la riparazione degli apparati radio, si erano verificati due infortuni documentati. Su questa base il giudizio diagnostico ha confermato la dipendenza da causa di servizio della patologia, ascrivibile all’8ª categoria Tabella A con decorrenza perpetua. La prova per testi articolata dal ricorrente è stata ritenuta irrilevante, essendo il fatto già incontestato.

Sul piano degli accessori, il giudice affronta la questione della concorrenza tra il tasso di cui all’art. 167 c.g.c. e quello dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. Rileva innanzitutto che la norma codicistica è di maggior favore per tutti i creditori, non solo per il lavoratore o il pensionato. Il comma 4 dell’art. 1284 cod. civ., introdotto dall’art. 17, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito con modifiche dalla legge n. 162/2014, persegue una finalità deflattiva: contenere gli effetti negativi della durata dei processi, riducendo il vantaggio del debitore convenuto e rendendo svantaggioso il ricorso alla litigiosità inutile. Tale scopo prescinde dalla natura dell’obbligazione.

Il giudice sottolinea che la disposizione è collocata nell’articolo del codice civile che disciplina in via generale il saggio degli interessi e non contiene limitazioni di applicabilità a determinate categorie di obbligazioni. Nel medesimo senso depone l’ordinanza della Corte di cassazione n. 61/2023, che estende l’applicazione dell’art. 1284 cod. civ. a tutti i tipi di obbligazione, in contrasto con le contrarie pronunce di merito richiamate (Corte Appello Venezia n. 627/2022 e Corte Appello Perugia n. 49/2021).

Quanto all’art. 167 c.g.c., il comma 3 prevede la condanna al maggior danno “secondo le vigenti disposizioni”: si tratta di un rinvio mobile che consente di individuare, volta per volta, la norma applicabile, oggi identificabile nell’art. 1284, comma 4, cod. civ. Non è di ostacolo l’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, che regola il diverso cumulo tra interessi e rivalutazione, né l’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 con il d.m. n. 352/1998, il cui richiamo all’art. 1284 cod. civ. deve intendersi riferito all’articolo nella sua interezza, compreso il comma 4.

Il ricorso è pertanto accolto. Al ricorrente spettano gli interessi legali e la rivalutazione sulle somme dovute dal pensionamento sino alla notifica del ricorso e, da tale data, gli interessi di cui all’art. 1284, comma 4, cod. civ. fino al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi tabellari.

Nota della Redazione

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